Cassazione Civile, Sentenza n. 12510/2020 del 24/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva reiterato la domanda di protezione internazionale. Il Tribunale di Catania aveva dichiarato inammissibile la reiterazione; la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 28 giugno 2018, aveva rigettato l’appello. In appello era stata ritenuta tempestiva l’impugnazione, ma non erano stati allegati nuovi elementi idonei a rendere ammissibile la domanda reiterata: il rapporto Amnesty International 2014/2015 prodotto descriveva una grave situazione di conflittualità nel Nord della Nigeria. La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto infondate le domande di protezione internazionale e sussidiaria, escludendo, per il Delta State, un conflitto armato rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007; aveva respinto anche la domanda umanitaria, reputando insufficiente la sottoscrizione di un contratto di lavoro. Il richiedente aveva riferito di temere l’arresto da parte della polizia per avere organizzato una manifestazione politica e di essere stato oggetto di persecuzioni e violenze per l’esercizio dei diritti civili e di manifestazione politica. Con unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 251/2007 e dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998, lamentando che non fosse stata valutata la situazione del Paese d’origine ai fini della protezione umanitaria. Il Ministero non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo, rilevando che la sentenza d’appello non aveva svolto la necessaria valutazione comparativa tra la condizione attuale del richiedente e quella in cui si sarebbe trovato in caso di rimpatrio, in relazione alla possibile compromissione del nucleo essenziale dei suoi diritti umani e della dignità personale. Ha precisato che la valutazione deve essere individuale e concreta: occorre comparare il grado di effettiva integrazione in Italia con la situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine, senza attribuire rilievo isolato al livello d’integrazione né basarsi sulla sola compromissione generale dei diritti umani nel Paese. Poiché il giudice di merito non aveva messo in dubbio la veridicità del racconto relativo alle persecuzioni e alle violenze, avrebbe dovuto approfondire la vulnerabilità personale dedotta e svolgere il giudizio comparativo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998
in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza
Il riconoscimento della protezione umanitaria richiede una valutazione individuale e comparativa tra l’integrazione effettivamente raggiunta in Italia e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine, per verificare se il rimpatrio comporti la lesione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 251/2007
Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 1104/2020).
La Corte accoglie la censura formulata anche con riferimento a questa disposizione perché il giudice del merito, decidendo sulla protezione umanitaria, deve compiere la valutazione comparativa individualizzata richiesta per verificare gli effetti del rimpatrio sui diritti fondamentali del richiedente.
Massime di principio
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa effettiva e individualizzata tra il grado di integrazione raggiunto dal richiedente nel Paese d’accoglienza e la sua situazione soggettiva e oggettiva nel Paese d’origine, allo scopo di accertare se il rimpatrio lo esporrebbe alla perdita della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.
- Il livello d’integrazione nel Paese d’accoglienza non è, considerato isolatamente e astrattamente, sufficiente a fondare la protezione umanitaria; né basta una compromissione generale dei diritti umani nel Paese d’origine, se non è riferita alla condizione concreta del singolo richiedente.
- Quando il racconto del richiedente è ritenuto veritiero e descrive persecuzioni o violenze collegate all’esercizio dei suoi diritti, il giudice di merito deve esaminare approfonditamente gli elementi personali di vulnerabilità e includerli nel giudizio comparativo relativo alle conseguenze del rimpatrio.
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