Cassazione Civile, Sentenza n. 12511/2020 del 24/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino della Costa d’Avorio, aveva riferito di essere fuggito dal Paese dopo la morte del padre, che attribuiva a un sortilegio compiuto da una persona con cui il padre aveva avuto un contrasto per il pagamento del prezzo di una piantagione; temeva di subire la stessa sorte. Il Tribunale di L’Aquila aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria e umanitaria. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 13 giugno 2018, aveva rigettato l’appello, escludendo i presupposti della protezione sussidiaria, anche per l’assenza di conflitto armato in Costa d’Avorio, e rilevando che non erano state allegate specifiche condizioni di vulnerabilità né elementi concreti di integrazione in Italia. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il richiedente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, lamentando l’omessa considerazione della propria integrazione sociale in Italia ai fini della protezione umanitaria. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha dedotto un vizio motivazionale per carente valutazione della propria vulnerabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando congiuntamente i due motivi. La decisione d’appello aveva rilevato la genericità delle allegazioni sulla vulnerabilità soggettiva; anche in cassazione il ricorrente non ha indicato quali lesioni o danni avrebbe rischiato in caso di rientro in patria e non ha specificamente censurato la ratio decidendi del diniego, limitandosi a contestazioni generiche sulla mancata valutazione comparativa. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Ministero non si è difeso. La Corte ha escluso il pagamento del doppio contributo in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 32 d.lgs. n. 25/2008
Osserva la Corte come, a fronte di una motivazione che stigmatizza la genericità di allegazione da parte dell’appellante in ordine alle ragioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente poste a sostegno della domanda di protezione umanitaria, l’odierno ricorrente continua a non indicare, anche in questa sede, quali siano i profili di lesione e di danno, in caso di rientro in patria e non aggredisce neanche la ratio decidendi posta a sostegno del diniego della predetta decisione, proponendo solo censure generiche in ordine alla mancata valutazione comparativa, richiesta in questa sede anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4455/2018).
La censura relativa alla protezione umanitaria non è ammissibile quando, a fronte del rilievo di genericità delle allegazioni, il ricorrente non specifica i profili di lesione o danno conseguenti al rimpatrio e non attacca la ratio del diniego, ma formula contestazioni generiche sulla valutazione comparativa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, in ordine al profilo della mancata considerazione dell’integrazione sociale del richiedente in Italia.
La disposizione è indicata quale parametro della censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta contro la mancata considerazione dell’integrazione ai fini della protezione umanitaria; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché generico e non rivolto contro la ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con il secondo motivo si articola, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di difetto di motivazione in ordine alla carente valutazione della condizione di vulnerabilità del ricorrente.
La censura motivazionale sulla valutazione della vulnerabilità è dichiarata inammissibile per le stesse ragioni del primo motivo: il ricorrente non specifica i pregiudizi temuti in caso di rimpatrio né aggredisce la ratio della pronuncia impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro il diniego della protezione umanitaria, la censura sulla mancata valutazione della vulnerabilità deve indicare in modo specifico i profili di lesione o di danno che il richiedente subirebbe in caso di rientro nel Paese d’origine; allegazioni generiche non superano il vaglio di ammissibilità.
- È inammissibile la doglianza che contesti genericamente la mancata valutazione comparativa senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in particolare quando questa abbia fondato il diniego sulla genericità delle allegazioni del richiedente.
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