Cassazione Civile, Sentenza n. 12508/2020 del 24/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano originario dell’Edo State e proveniente da Benin City, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Aveva riferito di essersi allontanato dal Paese perché la sua vita sarebbe stata in pericolo: gli anziani del villaggio lo avrebbero cercato per farlo diventare sacerdote degli dei. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 21 settembre 2016 resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva respinto il ricorso; la Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 19 marzo 2018, aveva confermato il diniego, condividendo il giudizio di non credibilità e rilevando, per la parte meridionale della Nigeria, l’assenza di violenza indiscriminata connessa a un conflitto interno tale da determinare una minaccia grave e individuale per la sola presenza nel Paese. In cassazione il ricorrente ha formulato tre motivi: con il primo ha denunciato, prospettando plurimi vizi procedurali, l’omesso svolgimento dell’istruttoria officiosa, la mancata valutazione delle circostanze emerse e l’assenza di motivazione; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che il racconto era dettagliato, circostanziato e corroborato dalla documentazione e che non avrebbe potuto ottenere tutela in caso di rimpatrio; con il terzo ha lamentato l’omessa applicazione dell’art. 14 dello stesso decreto, assumendo di essere esposto, in caso di rimpatrio, a tutte le ipotesi di danno grave previste dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato nella parte relativa all’omesso approfondimento istruttorio: una volta condiviso il giudizio di non verosimiglianza, il giudice di merito non era tenuto a svolgere ulteriori accertamenti officiosi sulla vicenda personale, poiché la non credibilità non dipendeva soltanto dalla mancanza di riscontri probatori. Le censure che chiedevano una diversa lettura del materiale istruttorio sono state dichiarate inammissibili perché dirette a ottenere una rivalutazione del merito. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: dopo l’accertamento di non credibilità, le doglianze sulle forme di protezione richieste miravano sostanzialmente a una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il Ministero non si è costituito, sicché la Corte non ha provveduto sulle spese. Quanto all’ulteriore contributo unificato, ha dato atto che allo stato non sussistono i presupposti processuali per il versamento, salvo eventuale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo – da intendersi come proposto con riferimento al canone previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in ragione dei plurimi vizi procedurali denunciati – si prospetta in parte infondato, in parte inammissibile.
La Corte qualifica la censura sull’omessa istruttoria e sui vizi procedurali ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.; la esamina quindi come denuncia processuale, respingendola in parte e dichiarandola in parte inammissibile.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 2
A fronte di questo accertamento – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – le critiche intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
La contestazione relativa al mancato riconoscimento dello status di rifugiato non consente in cassazione di sostituire una diversa lettura dei fatti all’accertamento di non credibilità compiuto dal giudice di merito.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14
A fronte di questo accertamento – che rientra nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – le critiche intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).
La censura relativa alla protezione sussidiaria è inammissibile quando, dopo l’accertamento di non credibilità, si risolve nella richiesta di rivalutare i fatti già esaminati dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.
La Corte dà atto dell’insussistenza, allo stato, dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, subordinando tale conclusione alla permanenza dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono – allo stato i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.
Il comma 1-bis è richiamato quale norma che determina l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso; nel caso concreto il pagamento non è dovuto allo stato, salvo revoca dell’ammissione al patrocinio.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ritiene non verosimili le dichiarazioni del richiedente protezione e tale giudizio non dipende esclusivamente dall’assenza di riscontri probatori, può ritenersi non necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori officiosi sulla vicenda personale persecutoria o pregiudizievole allegata.
- La valutazione di credibilità del richiedente e la ricostruzione dei fatti appartengono al giudizio di merito; in cassazione non è ammissibile una censura che, pur prospettata come violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una diversa lettura delle dichiarazioni e del materiale istruttorio.
- Dopo un accertamento di non credibilità, le doglianze sul mancato riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria sono inammissibili se si limitano a sollecitare una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.
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