Cassazione Civile, Sentenza n. 12509/2020 del 24/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino pakistano proveniente dalla parte centrale del Punjab, aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 17 luglio 2017 resa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c., aveva respinto il ricorso. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 4 giugno 2018, aveva respinto l’impugnazione, rilevando che il capo relativo alla non credibilità del racconto non era stato impugnato e che nella regione di provenienza non risultava una violenza indiscriminata di intensità tale da esporre un civile, per la sola presenza sul territorio, a una minaccia grave e individuale. In cassazione sono stati proposti due motivi. Con il primo, il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che la valutazione di non credibilità non rispettava i criteri legali, nonostante il racconto del suo vissuto e la sua compatibilità con la situazione del Paese. Con il secondo, ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 14, lett. c), e 4 del D.Lgs. n. 251/2007, deducendo che la Corte d’appello non aveva adeguatamente indagato le condizioni effettive del Paese né considerato le circostanze da lui riferite.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo alla decisione impugnata: la Corte d’appello non aveva rivalutato la credibilità, ma aveva constatato che il relativo capo della pronuncia di primo grado non era stato impugnato e risultava quindi coperto da giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva svolto l’accertamento richiesto sulla base di informazioni aggiornate, tra cui il report COI EASO dell’agosto 2017 e il comunicato del 28 aprile 2017 del dipartimento generale degli affari esteri della Confederazione elvetica, concludendo che le tensioni nella parte centrale del Punjab non raggiungevano la soglia della violenza indiscriminata rilevante per la protezione sussidiaria. La censura, formulata in termini generici, mirava in realtà a sovvertire un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Non è stata disposta la liquidazione delle spese, poiché l’amministrazione intimata non si è costituita. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 251/2007, art. 3, comma 5
Il mezzo in esame risulta così inammissibile, perchè, oltre a non avere alcuna attinenza con il decisum della sentenza impugnata, investe una questione coperta oramai dal giudicato.
La censura relativa ai criteri di valutazione della credibilità è inammissibile quando la decisione impugnata non ha rivalutato tale credibilità, ma ha rilevato che il relativo capo della pronuncia di primo grado non era stato impugnato ed era ormai coperto da giudicato.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 14, lett. c)
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
Per valutare la protezione sussidiaria fondata sul rischio di cui alla lettera c), il giudice deve verificare d’ufficio, tramite informazioni sul Paese aggiornate al momento della decisione, l’effettiva sussistenza della situazione di pericolo rilevante nel luogo di rimpatrio.
D.Lgs. n. 251/2007, art. 4
La Corte di merito si è ispirata a simili criteri laddove ha ritenuto, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Pakistan (costituite dal report COI EASO dell’agosto 2017 e dal comunicato del 28 aprile 2017 del dipartimento generali degli affari esteri della Confederazione elvetica), che le tensioni sicuramente preoccupanti esistenti nella zona di provenienza del migrante (parte centrale del Punjab) non fossero comunque di gravità tale da permettere di ravvisare una situazione di violenza indiscriminata idonea a creare una minaccia seria e individuale alla vita o alla persona di un civile.
Nel valutare la situazione individuale ai fini della protezione sussidiaria, le informazioni sul Paese devono essere aggiornate e riferite alla zona di provenienza; nel caso concreto, le tensioni accertate nel Punjab centrale non raggiungevano la soglia di violenza indiscriminata richiesta.
D.Lgs. n. 25/2008, art. 8, comma 3
Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).
La verifica del rischio rilevante per la protezione sussidiaria deve essere svolta dal giudice anche mediante i poteri officiosi di indagine e informazione, con riferimento a dati aggiornati al momento della decisione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.
La disposizione è richiamata quale fonte dell’introduzione dell’obbligo processuale di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura per violazione dei criteri legali di valutazione della credibilità è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione impugnata e mira a rimettere in discussione un capo della pronuncia di primo grado non impugnato, ormai coperto da giudicato.
- Nel valutare la protezione sussidiaria per il rischio di violenza indiscriminata, il giudice deve verificare d’ufficio, mediante informazioni affidabili e aggiornate al momento della decisione, se la situazione di pericolo sussista effettivamente nel Paese e nella zona di rimpatrio.
- L’accertamento dell’esistenza e dell’intensità della violenza indiscriminata rilevante per la protezione sussidiaria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non può essere sovvertito con censure generiche che sollecitano una nuova valutazione delle fonti informative.
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