Cassazione Civile, Sentenza n. 12512/2020 del 24/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, cittadino nigeriano proveniente da Benin City, aveva riferito di essere fuggito dopo che i familiari della fidanzata avevano ucciso suo padre e minacciato di uccidere anche lui. Il Tribunale aveva respinto le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria; la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 18 dicembre 2018, aveva rigettato l’appello. Aveva ritenuto non dimostrati atti di persecuzione e rilevato che il richiedente avrebbe potuto rivolgersi alle autorità statali; aveva escluso i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b) e c), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche perché Benin City non era interessata da conflitto armato generalizzato, e aveva negato la protezione umanitaria. Con cinque motivi di ricorso, il richiedente ha dedotto: 1) violazione della Convenzione di Ginevra e della legge n. 39 del 1990, lamentando difetto di cooperazione istruttoria e sostenendo che il pericolo poteva provenire da vendette private dei familiari musulmani della fidanzata; 2) violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 251 del 2007 e vizio motivazionale, contestando l’accertamento sull’assenza di conflitti armati generalizzati e invocando anche un trasferimento nello Zamfara State; 3) violazione dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, in combinato disposto con l’art. 5, comma 6, del testo unico immigrazione, e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla protezione umanitaria; 4) violazione dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 per mancata istruttoria sul sistema giudiziario nigeriano; 5) violazione dell’art. 32 Cost. e dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 per mancato approfondimento della possibilità di cura in Nigeria delle patologie dedotte. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo non censurava la ratio della decisione secondo cui il richiedente avrebbe potuto ottenere protezione dalle autorità statali: ai fini della protezione sussidiaria per danni provenienti da privati, occorreva allegare di avere inutilmente richiesto tale protezione, mentre tale allegazione mancava. Il secondo motivo era inammissibile nella parte relativa allo spostamento nello Zamfara State, perché introduceva un fatto nuovo non risultante dalla sentenza impugnata e senza indicare in quale atto fosse stato tempestivamente allegato; le restanti doglianze miravano a una non consentita rivalutazione del merito dell’accertamento sulla sicurezza di Benin City. Il terzo motivo era inammissibile per la medesima mancata allegazione della richiesta di protezione alle autorità statali. Il quarto era inammissibile perché, in assenza di tale allegazione, l’approfondimento sul funzionamento del sistema giudiziario nigeriano era superfluo e il ricorrente non aveva spiegato quale incidenza avrebbe avuto sull’esito. Il quinto era inammissibile perché la questione delle condizioni di salute costituiva un fatto nuovo, non indicato come dedotto nei precedenti gradi. La Corte ha inoltre precisato che in udienza non possono essere introdotte nuove argomentazioni rispetto a quelle già contenute negli atti introduttivi. Quanto alla disciplina temporale della protezione umanitaria, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui alle domande presentate prima del 5 ottobre 2018 si applica la disciplina previgente, ferma, in caso di riconoscimento dei presupposti, la conversione nel permesso per casi speciali previsto dal d.l. n. 113 del 2018. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione, non avendo l’amministrazione svolto difese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007
Se, da un lato, va riaffermato il principio, secondo cui, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non possa essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela (con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali) (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013;Sez. 6, Ordinanza n. 163 56 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017); dall’altro, occorre che il ricorrente alleghi, tuttavia, di aver inutilmente richiesto la protezione statuale, senza ottenerla.
La protezione sussidiaria per danno grave causato da soggetti privati non è esclusa se nello Stato d’origine manca un’autorità capace di offrire tutela effettiva; il giudice deve verificarlo d’ufficio, ma il richiedente deve allegare di aver chiesto inutilmente protezione alle autorità statali.
art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007
Inammissibile – in quanto volto ad introdurre un fatto nuovo nel dibattito processuale – risulta essere la censura relativa al trasferimento del ricorrente nel nord della Nigeria, nello Zamfara State, regione martoriata dagli attacchi terroristici di Boko Haram. Ed invero, la detta circostanza non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato ed il ricorrente non chiarisce in quale scritto difensivo avesse allegato tale fatto per legittimare la sua richiesta di protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.
La domanda fondata sul rischio di violenza indiscriminata non può essere sostenuta in cassazione introducendo fatti nuovi; il ricorrente deve indicare dove la circostanza era stata allegata nei precedenti gradi.
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
Il quarto motivo non supera il vaglio di ammissibilità perchè attinge profili del tutto irrilevanti ai fini delle decisione, atteso che il ricorrente non spiega in quale modo la attivazione dei poteri istruttori dei giudici del merito avrebbe dovuto garantire una migliore ponderazione nella decisione, e ciò se si riflette sull’insuperabile circostanza che la mancata allegazione della richiesta di protezione alle autorità statali rende superfluo l’approfondimento istruttorio sul funzionamento dell’ordinamento giudiziario nigeriano.
La cooperazione istruttoria officiosa non impone approfondimenti irrilevanti rispetto alle allegazioni necessarie: se manca l’allegazione della richiesta di protezione alle autorità statali, l’indagine sul funzionamento del sistema giudiziario del Paese d’origine può risultare superflua.
art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tali ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge
Per le domande di protezione umanitaria presentate prima del 5 ottobre 2018 si applica la disciplina vigente al momento della presentazione; se ne ricorrono i presupposti, il permesso da rilasciare è quello per casi speciali previsto dalla nuova normativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 131, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il danno grave prospettato ai fini della protezione sussidiaria proviene da soggetti privati, la tutela non può essere negata per la sola natura privata degli agenti se le autorità del Paese d’origine non sono in grado di offrire protezione adeguata ed effettiva. Il richiedente deve tuttavia allegare di avere chiesto senza esito la protezione statuale; solo in presenza di tale allegazione rileva la verifica officiosa sull’effettiva capacità delle autorità di tutelarlo.
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere introdotti fatti nuovi a sostegno dei presupposti della protezione internazionale. Chi invoca una circostanza fattuale deve indicare dove essa sia stata allegata nei precedenti gradi di giudizio.
- La censura di omessa cooperazione istruttoria deve spiegare la rilevanza concreta dell’approfondimento richiesto rispetto alla decisione; un’indagine può essere superflua quando manca un’allegazione preliminare necessaria a rendere pertinente l’accertamento.
- Le argomentazioni difensive formulate per la prima volta nell’udienza di discussione non possono ampliare il thema decidendum rispetto a quanto già dedotto negli atti introduttivi.
- Per le domande di protezione umanitaria presentate prima del 5 ottobre 2018, la disciplina applicabile è quella vigente al momento della domanda; se sussistono i requisiti della tutela previgente, il titolo da rilasciare è il permesso per casi speciali previsto dalla normativa sopravvenuta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12509/2020 del 24/06/2020
- Sentenza civile · 24 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12508/2020 del 24/06/2020
- Sentenza civile · 24 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12510/2020 del 24/06/2020
- Sentenza civile · 24 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12511/2020 del 24/06/2020
- Sentenza civile · 24 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12477/2020 del 24/06/2020
- Sentenza civile · 24 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 12476/2020 del 24/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →