Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12477/2020 del 24/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Comune)

La controversia

Il Comune, già condannato in sede di ottemperanza a restituire alcuni terreni illecitamente occupati oppure ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del testo unico sulle espropriazioni, aveva acquisito soltanto una parte dei fondi con determina n. 182 del 2016. Le proprietarie avevano nuovamente adito il TAR, contestando sia la mancata inclusione di alcuni terreni sia la misura dell’indennizzo. Il TAR aveva riconosciuto la propria giurisdizione sulla contestazione relativa alla superficie acquisita, ma dichiarato il difetto di giurisdizione sulle questioni concernenti l’entità del trattamento indennitario; il CGARS aveva confermato tale statuizione. Con un unico motivo, le ricorrenti hanno denunciato violazione o falsa applicazione dell’art. 133, comma 1, lett. g), del codice del processo amministrativo e dell’art. 42-bis del testo unico sulle espropriazioni. Hanno sostenuto che il procedimento espropriativo non si fosse perfezionato, poiché il decreto di esproprio era stato adottato tardivamente, e che l’accettazione dell’indennità provvisoria non potesse quindi escludere il loro diritto a percepire l’indennizzo relativo ai beni. A loro avviso, la contestazione riguardava l’esclusione stessa del diritto all’indennizzo, non la sua quantificazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso e dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante. Hanno distinto la contestazione della legittimità del provvedimento di acquisizione, devoluta al giudice amministrativo, dalla contestazione che, pur fondata sull’asserita irrilevanza satisfattiva dell’accettazione dell’indennità provvisoria, investiva l’adeguatezza o la spettanza dell’indennizzo e dunque il quantum del trattamento indennitario complessivo. La censura concernente la mancata acquisizione di alcuni fondi era stata riconosciuta come appartenente alla giurisdizione amministrativa e non costituiva l’oggetto del motivo in Cassazione. Le ricorrenti sono state inoltre dichiarate tenute, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; non è disposta una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Ove si discuta quindi della quantificazione dell’importo dovuto in applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, la giurisdizione è del giudice ordinario (v. di recente Cass. Sez. U. n. 15343-18 e Cass. Sez. U. n. 5201-19), mentre tale giurisdizione deflette in favore del giudice amministrativo nel diverso caso in cui sia in contestazione la legittimità in sè del provvedimento di acquisizione sanante.

    La disposizione devolve al giudice ordinario le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo da acquisizione sanante; la giurisdizione amministrativa riguarda invece la contestazione della legittimità del provvedimento di acquisizione in sé.

  • art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001

    In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene in generale alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di “acquisizione sanante” del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis.

    Le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo previsto per l’acquisizione sanante appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 53 D.P.R. n. 327/2001

    In questa prospettiva la giurisdizione amministrativa potevasi dire esistente – così come è stata ritenuta esistente solo rispetto alla prima domanda, che appunto investiva la legittimità dei provvedimenti di acquisizione sanante quale possibile modalità di esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Tar di Palermo. Non anche invece per la seconda, giacchè con questa veniva concretamente evocata soltanto l’incongrua liquidazione degli indennizzi, sui quali la cognizione permane, come detto, ex art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e art. 53 del T.u.e., in capo al giudice ordinario.

    La cognizione sull’incongrua liquidazione degli indennizzi spetta al giudice ordinario, mentre al giudice amministrativo compete la domanda relativa alla legittimità del provvedimento di acquisizione sanante.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’acquisizione sanante ex art. 42-bis del testo unico sulle espropriazioni, la giurisdizione del giudice ordinario comprende le domande concernenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo, globalmente inteso.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste quando è contestata la legittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante; resta invece ferma la giurisdizione ordinaria quando la contestazione, anche se formulata come negazione del valore satisfattivo dell’accettazione dell’indennità provvisoria o come pretesa di riconoscimento del diritto all’indennizzo, investe in concreto il trattamento indennitario dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.