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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20527/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale e, in alternativa, concesso la detenzione domiciliare perché ultrasettantenne. Cantafio era stato condannato (pena di anni 3 e mesi 6, residuo anni 3, mesi 4, giorni 28) per reati di associazione per delinquere, truffa e falso ideologico (atti commessi 2019-2022) ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto l'affidamento in prova non meritevole per l'assenza di una revisione critica dei precedenti comportamenti devianti e per la pendenza di un procedimento per reato di analoga natura. Il ricorrente ha censurato la motivazione e invocato art. 47 Ordinamento penitenziario, nonché giurisprudenza secondo cui non si può esigere la completa ammissione degli addebiti e che basti l'avvio di una revisione critica; ha inoltre segnalato condizioni familiari e lavorative (unico percettore di reddito, medico presso ASP).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato correttamente il rifiuto dell'affidamento in prova sulla base dell'assenza di una revisione critica del passato e di elementi concreti che facciano propendere per l'esito rieducativo dell'istituto; la censura del ricorrente, fondata su richiamo a precedenti giurisprudenziali e su circostanze personali, non ha scalfito il nucleo della decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Indica la fonte della condanna (accordo/processo abbreviato o altro procedimento di composizione della pena) ma non è la norma decisiva per l'ammissione alle misure alternative; serve a descrivere il titolo esecutivo della pena.

  • art. 47 Ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di concessione delle misure alternative alla detenzione; la Corte ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui l'affidamento in prova richiede che sia almeno avviata una revisione critica del passato deviato, così da consentire un giudizio prognostico favorevole sull'esito del trattamento extramurario.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen.

    Norma processuale usata come parametro di censura dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha ritenuto la censura inammissibile e non fondata, cioè non ha ravvisato tale vizio nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte, in caso di declaratoria di inammissibilità, di pronunciare condanna alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma in tremila euro.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale occorre che l'autorità giudicante possa formulare un giudizio prognostico favorevole: è necessario che sia almeno avviata una revisione critica del passato deviante.
  • La mera gravità del reato o la presenza di precedenti non determinano automaticamente il diniego dell'affidamento, ma sono elementi che concorrono al giudizio prognostico e possono aggravare la valutazione se non accompagnati da segnali di cambiamento.
  • Il rifiuto di ammettere gli addebiti non è, di per sé, ostativo alla concessione dell'affidamento; tuttavia, se la mancata ammissione si accompagna a narrazioni generiche e a tendenza ad addossare responsabilità ad altri, può legittimamente alimentare un giudizio negativo sulla revisione critica.
  • La pendenza di procedimenti per reati di analoga natura è un elemento rilevante che può influenzare negativamente la valutazione prognostica sull'idoneità al trattamento esterno.
  • Situazioni personali e familiari favorevoli (es. essere unico percettore di reddito) sono argomenti che devono essere valutati ma non sono determinanti se contrastano con un quadro complessivo che non mostra progressi rieducativi.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione delle decisioni del giudice di sorveglianza è circoscritto: la Cassazione verifica la coerenza logico-giuridica e la presenza del convincimento motivato, non sostituisce il proprio giudizio prognostico a quello del giudice di merito.

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