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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23565/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'imprenditore individuale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 15, comma 3, l.fall. e dell'art. 138 c.p.c., sostenendo che la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione nel procedimento prefallimentare avrebbe dovuto seguirsi nei suoi confronti personalmente, secondo le regole ordinarie sulla notificazione alle persone fisiche. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 143 c.p.c., assumendo che il passaggio alla notificazione ex art. 143 presupporrebbe, per le società, l'irreperibilità della società e dell'amministratore presso i rispettivi recapiti, e cercando di estendere tale impostazione al proprio caso. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c., lamentando il rigetto dell'istanza di rimessione in termini e sostenendo di non aver potuto partecipare al procedimento prefallimentare per causa a lui non imputabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, affermando che l'art. 15, comma 3, l.fall. prevede un procedimento notificatorio autonomo e speciale per il ricorso per dichiarazione di fallimento e per il decreto di convocazione, applicabile anche all'imprenditore individuale obbligato a dotarsi e mantenere attiva una PEC. La notificazione va quindi eseguita prima a mezzo PEC, poi, se ciò non sia possibile o non abbia esito positivo, mediante ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese, e solo in ulteriore subordine con deposito in casa comunale. Di conseguenza, non residua spazio per la notificazione personale ex artt. 138 ss. c.p.c. né per il richiamo dell'art. 143 c.p.c. sul presupposto dell'errata ricostruzione della disciplina applicabile; per la stessa ragione è stata esclusa anche la fondatezza della censura sulla rimessione in termini, poiché la mancata partecipazione al prefallimentare dipendeva da una premessa giuridica non corretta. La Corte ha poi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l.fall.

    Introduce un procedimento notificatorio speciale, autonomo e autosufficiente, per il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione, applicabile anche all'imprenditore individuale obbligato alla PEC; esclude il ricorso alle notificazioni ordinarie degli artt. 138 ss. c.p.c.

  • art. 138 c.p.c.

    Non si applica alla notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento all'imprenditore individuale, perché la disciplina speciale dell'art. 15 l.fall. prevale.

  • art. 143 c.p.c.

    Non trova applicazione nel caso scrutinato, poiché la notificazione prefallimentare segue il regime speciale dell'art. 15 l.fall. e non quello ordinario previsto per gli irreperibili.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini è esclusa quando la mancata partecipazione al procedimento deriva non da un impedimento processuale imputabile a causa non propria, ma da una erronea ricostruzione del regime notificatorio applicabile.

  • art. 107, primo comma, d.P.R. 1229/1959

    È richiamato per la notificazione a cura dell'ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa quando la PEC non sia possibile o non abbia esito positivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento il regime notificatorio dell'art. 15, comma 3, l.fall. è speciale, autonomo e inderogabile rispetto alle notificazioni ordinarie del codice di rito.
  • L'obbligo dell'imprenditore di dotarsi e mantenere attiva una PEC giustifica l'utilizzo prioritario della notificazione telematica e, in caso di esito negativo, delle forme sostitutive previste dalla legge fallimentare, senza distinzione tra impresa individuale e societaria.
  • Quando la disciplina speciale prevede una sequenza tipica di notifiche per l'instaurazione del contraddittorio, non è consentito sostituirla con il ricorso alle notificazioni ex artt. 138 ss. o 143 c.p.c. sulla base della natura individuale o collettiva dell'impresa.
  • La censura sulla mancata partecipazione al procedimento prefallimentare non può essere accolta se presuppone l'applicazione di un regime notificatorio erroneo; in tal caso viene meno anche il fondamento per la rimessione in termini.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeNotificazioniImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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