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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17010/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 03/04/2023 che aveva confermato le condanne di primo grado. ANANAS AYOUB propone tre motivi: (1) contestazione dell'integrazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, primo comma, n.7 cod. pen., con la conseguente procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 635 cod. pen., sostenendo che i beni ubicati nell'istituto penitenziario non sono esposti alla pubblica fede; (2) segnalazione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, ultimo comma, introdotto dal d.lgs. n.150/2022, per presunta violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela quando il reato è commesso su cose esposte alla pubblica fede; (3) doglianza sull'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della provocazione da parte dell'evento consistente in un "fallo calcistico". ALOUANE AHMED propone un unico motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per ANANAS AYOUB la Corte ha ritenuto i motivi nuovi rispetto all'itinerario di appello e quindi inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non essendo devolute al giudice d'appello le questioni sull'aggravante; la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva di rilevanza e l'eccezione di provocazione non è risultata sufficientemente provata o argomentata. Per ALOUANE AHMED la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito circa i motivi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche (dichiarazioni non veritiere, condotte distruttive e pericolose, correlazione delle lesioni all'intervento degli agenti). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • codice penale

    artt. 81, secondo comma; 110; 582; 585; 625 primo comma n.7; 635 (comma 2, n.1 citato); 337; 61 comma undicesimo n.2

    Le norme sostanziali erano l'oggetto della condanna confermata in appello; la Corte di Cassazione non è entrata nel merito della valutazione fattuale delle aggravanti o delle circostanze ma ha richiamato che tali questioni, ove non devolute al giudice d'appello, non possono essere riproposte in Cassazione come nuovi punti di critica

  • codice di procedura penale

    art. 173 disp. att.; art. 606 comma 3; art. 616

    Art. 173 disp. att.: limiti dell'impugnazione permessi in Cassazione; art. 606 comma 3: doglianze nuove non ammissibili se non devolute in appello; art. 616: potere di condanna alle spese e applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende in caso di evidente inammissibilità con colpa

  • d.lgs. n.150 del 2022

    art. 2, lett. n) (introduzione/modifica dell'ultimo comma dell'art. 635 cod. pen.)

    La modifica legislativa è stata richiamata dal ricorrente per sollevare una questione di legittimità costituzionale; la Corte però ha ritenuto la questione priva di rilevanza nel caso concreto

  • Costituzione

    Gli artt. costituzionali sono stati invocati dal ricorrente in relazione a una presunta incostituzionalità dell'art. 635 nella parte criticata; la Corte di Cassazione ha ritenuto che tale questione non avesse rilevanza ai fini della decisione

  • Giurisprudenza della Corte Costituzionale

    Sentenza n. 186 del 13.6.2000

    Citata a supporto del principio secondo cui l'evidente inammissibilità dell'impugnazione può rendere imputabili i ricorrenti ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., giustificando la condanna alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Questioni nuove rispetto all'itinerario di appello che riguardano profili fattuali o valutazioni di merito sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
  • Per ottenere il riesame in Cassazione di aggravanti o attenuanti occorre che tali profili siano stati effettivamente devoluti al giudice d'appello; altrimenti la censura è considerata nuova e non recepibile
  • Le questioni di legittimità costituzionale devono essere prospettate con chiara rilevanza per il caso concreto; se ritenute irrilevanti dal giudice di legittimità non determinano effetti sull'esito del ricorso
  • La doglianza basata su fatti descritti in modo generico (es. richiamo astratto a un comportamento provocatorio come un 'fallo') difficilmente scalfisce la motivazione del giudice di merito; occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino la sussistenza della causa di esclusione o di attenuazione
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato su elementi di pericolosità del comportamento e su dichiarazioni mendaci dell'imputato; la Corte di Cassazione valuta la congruità della motivazione del giudice di merito prima di rimettere in discussione il giudizio
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso può comportare sanzioni a carico del ricorrente, comprese spese processuali aggravate e pagamento alla Cassa delle ammende, quando ricorra una colpa evidente nella scelta dell'impugnazione

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