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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05744/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di indennizzo per irragionevole durata di un processo civile presupposto, definito con ordinanza della Corte di cassazione depositata il 4 gennaio 2023. La società istante aveva cercato di introdurre il ricorso per equa riparazione il 4 luglio 2023 tramite deposito telematico; il sistema aveva generato la ricevuta di avvenuta consegna, ma la cancelleria aveva poi rifiutato l’iscrizione perché l’atto era stato trasmesso come atto in corso di causa e non come ricorso per equa riparazione. Nel successivo giudizio di opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 la società lamentava: a) che il ricorso fosse tempestivo, perché il deposito telematico doveva ritenersi perfezionato con la ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica e, comunque, il termine semestrale di cui all’art. 4 l. n. 89/2001 scadeva il 5 luglio 2023 e non il 4 luglio 2023; b) che, inoltre, il decreto di rigetto era stato emesso proprio nel giorno di scadenza del termine di venti giorni assegnato per integrare procura e produrre i verbali autentici del giudizio presupposto, impedendo di ottemperare all’ordine e ledendo il diritto di difesa. La Corte d’appello aveva invece ritenuto tardiva l’iscrizione a ruolo, valorizzando il momento dell’accettazione della cancelleria (quarta pec) e non quello della ricezione della busta telematica (seconda pec), e aveva quindi rigettato l’opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Corte d’appello sulla tardività del ricorso per equa riparazione. Ha ribadito che, nel deposito telematico, il perfezionamento dell’incombente si ricollega alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, mentre il successivo rifiuto della cancelleria integra una mera irregolarità sanabile e non fa venir meno l’effetto del tempestivo deposito. Ha inoltre dichiarato inammissibile il primo motivo, perché investiva una questione sulla quale la Corte territoriale non si era pronunciata, essendosi fermata sull’assorbente rilievo della tardività. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    indica il rimedio di opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione; la controversia riguarda l’opposizione proposta contro il rigetto dell’indennizzo

  • art. 4 L. n. 89/2001

    il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione va computato in modo da ritenere tempestivo il deposito effettuato il 4 luglio 2023 rispetto al deposito del provvedimento conclusivo del 4 gennaio 2023

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato con riguardo al termine concesso per sanare la procura e depositare i verbali autenticati; la ricorrente lamenta di non aver potuto ottemperare per l’emissione del decreto nello stesso giorno di scadenza

  • art. 111 Cost.

    invocato per censurare la motivazione e la lesione del diritto di difesa

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per denunciare nullità della decisione e motivazione apparente

  • art. 155 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo in relazione al computo dei termini processuali

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    riferito al secondo motivo per violazione di norme sostanziali e processuali

  • artt. 2 e 4 L. n. 89/2001

    richiamati per fondare il diritto all’equa riparazione e il termine per proporre la domanda

  • artt. 324 e 327 c.p.c.

    richiamati nel secondo motivo, ma non sono oggetto di specifica elaborazione nella decisione

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla sanatoria/rimessione in termini, ma senza autonoma decisione specifica

  • art. 121 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per la regolarità degli atti processuali e delle modalità di deposito

  • art. 285, comma 4, T.U. spese di giustizia

    la Corte precisa che tale disposizione non si applica ai depositi digitali, ma solo a quelli analogici

Massime di principio

  • Nel deposito telematico degli atti processuali, il perfezionamento del deposito si collega alla ricevuta di avvenuta consegna della busta telematica generata dal sistema PEC, non al successivo riscontro di accettazione o rifiuto da parte della cancelleria.
  • Il rifiuto di iscrizione telematica opposto dalla cancelleria per un errore meramente formale o per l’erronea imputazione del deposito integra una mera irregolarità sanabile e non fa venir meno la tempestività dell’atto già depositato entro il termine di legge.
  • Quando il sistema informatico consente il deposito e genera le relative ricevute, l’eventuale successiva correzione o rinnovazione dell’iscrizione a ruolo può essere effettuata anche oltre il termine, senza travolgere l’effetto sostanziale del primo deposito tempestivo.
  • In cassazione non sono esaminabili le censure dirette a questioni sulle quali il giudice di merito non si sia pronunciato perché assorbite da una ragione pregiudiziale; l’esame di tali questioni è rimesso al giudice di rinvio se la decisione viene cassata sulla questione assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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