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Sentenza

Sentenza del 15/06/2020 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli avvisi contestavano al de cuius l’indebita deduzione di costi e la detrazione dell’IVA relativa a fatture della ditta G.C.P. di C.G., ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti: spese pubblicitarie per imponibili di 413.550 euro nel 2010 e 188.200 euro nel 2011, oltre alla relativa IVA. Gli eredi hanno impugnato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva respinto i ricorsi, deducendo: mancato rispetto del termine di 60 giorni e mancata notificazione del processo verbale di constatazione (PVC); lesione della possibilità di accettare l’eredità con beneficio d’inventario; errata applicazione delle presunzioni e dell’onere della prova; difetto di motivazione degli avvisi. Nel merito sostenevano che la pubblicità itinerante con camion e volantini fosse stata effettivamente svolta e richiamavano fotografie e documenti relativi a prelievi e assegni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti connessi e respinto l’appello, confermando integralmente la sentenza della CTP e gli avvisi. Ha ritenuto non applicabile l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente perché non era stata svolta una verifica nei locali dell’impresa; ha inoltre rilevato che tra l’accesso del 29 aprile 2015 e la notifica dell’accertamento, indicata in motivazione al 6 dicembre 2016, erano comunque trascorsi più di 60 giorni. Ha respinto la doglianza degli eredi: la mancata notifica del PVC non ha impedito loro di informarsi sulle pendenze del de cuius e la scelta di accettare l’eredità senza beneficio d’inventario è stata ricondotta alla loro negligenza. Nel merito, gli indizi dell’Ufficio — tra cui l’assenza di struttura, mezzi e dipendenti del fornitore, l’incoerenza delle dichiarazioni e della contabilità e l’entità sproporzionata dei costi — sono stati ritenuti concordanti; fotografie e documenti di prelievi o assegni non provavano né l’esecuzione dei servizi né la consegna dei pagamenti al fornitore. Confermata quindi la natura oggettivamente inesistente delle operazioni. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Tale tipo di verifica, non eseguita presso i locali non richiede l'applicazione la disposizione di cui all'art. l2, comma 7 della L. 212/2000 censurata da controparte e riproposta nel giudizio di appello.

    La Commissione ha escluso l’applicabilità della garanzia del comma 7 poiché, nel caso esaminato, non era stata svolta una verifica presso i locali dell’impresa.

  • Art. 2697 c.c.

    La decisione applica il principio dell’onere della prova ritenendo che gli elementi presuntivi concordanti addotti dall’Ufficio dimostrassero l’inesistenza delle operazioni e che i contribuenti non li avessero superati con prove concrete dell’effettiva esecuzione dei servizi.

  • Art. 2729 c.c.

    La Commissione ha considerato gli indizi dell’Ufficio concordanti e idonei a sostenere la conclusione che le prestazioni fatturate fossero oggettivamente inesistenti; le prove offerte dagli appellanti non ne hanno ridimensionato il quadro complessivo.

  • Art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato quale fondamento della condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio d’appello, liquidate in 4.000 euro.

Massime di principio

  • La garanzia del contraddittorio prevista dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, secondo la decisione, non opera quando l’attività dell’Amministrazione non consiste in una verifica svolta nei locali del contribuente; va quindi verificata la natura concreta delle attività ispettive.
  • Per contestare fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve contrastare il quadro indiziario nel suo complesso e documentare l’effettiva esecuzione delle prestazioni. La sola esistenza delle fatture, di fotografie non datate o di prelievi bancari non dimostra che il servizio sia stato reso o che il denaro sia stato consegnato al fornitore.
  • In presenza di presunzioni concordanti relative all’assenza di mezzi, personale e struttura del fornitore, assumono rilievo la coerenza delle fatture con i servizi asseriti, la documentazione contabile e la capacità concreta del fornitore di svolgere le prestazioni.
  • Gli eredi che intendono limitare la responsabilità per i debiti ereditari devono valutare tempestivamente l’accettazione con beneficio d’inventario e non possono fare affidamento esclusivo sulla mancata notificazione a loro del PVC; la decisione ha ritenuto possibile informarsi autonomamente sulle pendenze tributarie del de cuius.

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