Cassazione Civile, Ordinanza n. 37391/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica relativo alla maggiore ICI per l'anno 2007, emesso su terreni del comprensorio "Tor Marancia". In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello, invece, la CTR ha riformato la decisione accogliendo l'impugnazione dell'ente impositore e rigettando il ricorso originario. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che la notificazione dell'atto di appello fosse inesistente perché eseguita a mezzo posta a un numero civico errato del difensore domiciliatario; (2) violazione delle norme sulla notificazione e sul contraddittorio, per avere la CTR proseguito il giudizio nonostante la mancata valida notificazione del gravame; (3) violazione delle norme sull'ICI, per avere la CTR ritenuto i terreni soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta e valorizzato l'individuazione di un'area "di caduta", senza considerare che, nell'anno d'imposta, la contribuente non aveva ancora la disponibilità delle aree potenzialmente edificabili rilevanti ai fini della compensazione. L'ente resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, eccezione respinta.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo inesistente la notificazione dell'appello perché il plico non era stato consegnato al destinatario e non vi era prova della raccomandata informativa necessaria nei casi di temporanea assenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile l'appello dell'ente impositore per mancata rituale notificazione dell'atto introduttivo del grado. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente; la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in materia di notificazione e di disciplina dell'ICI.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro per dedurre la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Sono evocati a sostegno della censura di lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
È richiamato quale norma sul contraddittorio e sul principio di partecipazione delle parti al processo.
La Corte precisa che la rinnovazione della notificazione opera per la nullità, non per l'ipotesi di notificazione inesistente o meramente tentata e non compiuta.
artt. 137, 138, 139, 164, 170 e 330 c.p.c.
Sono richiamati dalla ricorrente per contestare la validità della notificazione dell'appello e la regolarità del contraddittorio.
È richiamato in relazione alla disciplina della notificazione a mezzo posta e dell'avviso di ricevimento/raccomandata informativa.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Prevede che il ricorso in appello nel processo tributario sia notificato nelle forme stabilite dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come norma che disciplina le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario.
art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È indicato come norma che regola il luogo delle comunicazioni e notificazioni, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata.
art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992
«... Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio.»
È applicato per individuare il luogo corretto di notificazione al difensore domiciliatario.
artt. 1, comma 2, 2, lett. b), e 3 d.lgs. n. 504 del 1992
Sono richiamati nel terzo motivo per contestare la ricostruzione della CTR in tema di imponibilità ICI dei terreni e di disponibilità delle aree di compensazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell'appello al difensore domiciliatario è valida solo se eseguita nel domicilio eletto o nelle forme previste dalla disciplina speciale; l'errore sul recapito che impedisca la consegna può determinare l'inesistenza della notificazione.
- La notificazione a mezzo posta è inesistente, e non semplicemente nulla, quando l'atto non giunge al destinatario e il procedimento notificatorio si arresta senza consegna in alcuno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento.
- La raccomandata informativa prevista per il caso di temporanea assenza del destinatario non può surrogare la mancata prova della notificazione nei casi di irreperibilità, e la sua ricezione deve risultare dall'avviso di ricevimento.
- In presenza di notificazione inesistente dell'atto di appello, il giudice di secondo grado non può decidere nel merito perché il contraddittorio non si è validamente instaurato; l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
- La rinnovazione ex art. 291 c.p.c. presuppone una notificazione nulla e non si applica quando la notificazione sia meramente tentata e non compiuta.
- Quando il motivo accolto è assorbente e consente la definizione della controversia senza ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere nel merito sull'ammissibilità dell'appello.
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