Cassazione Penale, Ordinanza n. 28214/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non fondato il motivo sulla particolare tenuità del fatto e confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito. Ha disposto inoltre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara che lo aveva condannato per una violazione del codice della strada commessa in due date del 2024, relativa alla guida senza patente, deducendo in particolare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di appello ha tuttavia rilevato che l'atto era formalmente un appello avverso una condanna alla sola ammenda, quindi devolvibile solo con ricorso per cassazione, e ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. In sede di legittimità il motivo è stato ritenuto meramente reiterativo della doglianza già esaminata e contrastante con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché la rilevanza penale della condotta è collegata, per espressa previsione dell'art. 116, comma 15, cod. strada, al solo caso di recidiva nel biennio.
Norme richiamate
richiamato come base della contestazione originaria in continuazione, senza ulteriore sviluppo motivazionale nel testo
la condotta di guida senza patente assume rilevanza penale nel solo caso di recidiva nel biennio; la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato così strutturato
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in relazione alla contravvenzione in esame
non citato espressamente nel testo, ma la Corte ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione nei limiti di ammissibilità derivanti dalla natura della sentenza impugnata
a seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la fattispecie incriminatrice è configurata dal legislatore come reato a condotta reiterata e la punibilità è subordinata a una specifica condizione di recidiva nel biennio.
- Quando il motivo di ricorso si limita a riproporre una censura già esaminata e confutata in sentenza, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi, il ricorso è inammissibile.
- In presenza di una condanna alla sola pena dell'ammenda, l'impugnazione ordinaria non è l'appello ma il ricorso per cassazione; l'atto di appello erroneamente proposto può essere trasmesso al giudice di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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