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Ordinanza

Ordinanza n. 508/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sulla domanda di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla banca ricorrente di depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione attestante l'esecutività del decreto ingiuntivo, comprensiva della prova della mancata opposizione o della definitività del titolo. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 16 settembre 2026.

TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Teramo recante condanna al pagamento di somme

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La banca ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1789 del 25 settembre 2023, notificato al Comune il 6 ottobre 2023, con il quale era stato ingiunto il pagamento di euro 44.628,16 oltre interessi. A seguito di un adempimento parziale, il credito residuo indicato dalla ricorrente è stato ridotto a euro 38.004,38, oltre interessi di mora. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, che l'ottemperanza è ammissibile nei confronti di un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, poiché tale decreto definisce il giudizio ed è impugnabile soltanto con revocazione o opposizione di terzo nei casi previsti dall'art. 656 c.p.c. Tuttavia, dagli atti non risultava provata la mancata opposizione e, conseguentemente, la definitività e l'esecutività del decreto ingiuntivo, requisito di ammissibilità dell'azione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione

    Il giudizio di ottemperanza può essere esperito per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto o confermato in sede di opposizione, in quanto avente natura di provvedimento che definisce il giudizio.

  • art. 647 c.p.c.

    il creditore può agire in sede esecutiva

    Decorso il termine per proporre opposizione senza che questa sia stata presentata, il creditore può procedere al recupero coattivo del credito, previa verifica dell'esecutività del decreto.

  • art. 656 c.p.c.

    impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi previsti

    Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo è soggetto soltanto ai rimedi straordinari previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo soltanto quando il decreto non sia stato opposto o sia stato confermato in sede di opposizione e abbia quindi acquisito definitività ed esecutività.
  • La parte che agisce in ottemperanza per un decreto ingiuntivo deve fornire la prova documentale della definitività e dell'esecutività del titolo; in mancanza, il giudice può disporre un apposito incombente istruttorio prima di decidere sull'ammissibilità e sul merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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