Cassazione Civile, Ordinanza n. 05809/2026 del 14/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il procedimento origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società editrice per il pagamento di forniture di testi e servizi editoriali. L'ingiunto propose opposizione deducendo di avere già pagato le forniture; il Tribunale revocò il decreto ma lo condannò al pagamento di una somma inferiore. In appello, la corte territoriale dichiarò improcedibile l'impugnazione per mancata comparizione dell'appellante a due udienze di trattazione. In cassazione il soccombente denunciò plurime violazioni di legge e nullità processuali, sostenendo che la cancelleria non gli avesse comunicato né il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione né l'ordinanza di rinvio ex art. 348 c.p.c., né la sentenza di appello; secondo il ricorrente, tale omissione aveva leso il diritto di difesa e il contraddittorio, impedendogli di comparire e di coltivare l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata affermava espressamente che l'ordinanza di rinvio all'udienza successiva era stata comunicata telematicamente all'appellante; la censura del ricorrente, quindi, investiva un asserito errore percettivo del giudice di appello sulla comunicazione di un atto processuale. In tale situazione il rimedio corretto non è il ricorso per cassazione, ma la revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la decisione. Per conseguenza, dichiarata l'inammissibilità del motivo, è stato dichiarato inammissibile l'intero ricorso. La Corte ha inoltre posto a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
primo comma; secondo comma
La mancata comparizione dell'appellante alle udienze di trattazione può condurre alla declaratoria di improcedibilità dell'appello; la comunicazione dell'ordinanza di rinvio è rilevante ai fini della procedura.
Disciplina l'udienza di prima comparizione in appello richiamata dalla corte territoriale per la fissazione della trattazione.
Se si deduce che l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello derivi da un errore percettivo del giudice su notificazioni o comunicazioni di atti processuali, il rimedio è la revocazione ordinaria, non il ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sono stati invocati dal ricorrente per denunciare violazioni di legge e nullità processuali.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.
Richiamato dal ricorrente a tutela del contraddittorio.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di comunicazioni e provvedimenti del giudice.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di comunicazioni di cancelleria.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle comunicazioni al procuratore costituito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali violate.
Invocato dal ricorrente per l'omessa comunicazione del deposito della sentenza.
art. 16 L. n. 179/2012
Richiamato dal ricorrente in tema di comunicazioni telematiche.
art. 16-bis L. n. 179/2012
Richiamato dal ricorrente in tema di processo telematico e comunicazioni via PEC/cancelleria.
art. 82 R.D. n. 37/1934
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla rappresentanza e difesa tecnica.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendo sussistenti i presupposti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una parte deduce che la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'appello sia dipesa da un errore del giudice sulla comunicazione o notificazione di un atto processuale, il rimedio corretto è la revocazione ordinaria per errore percettivo ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione.
- L'errore percettivo rilevante ai fini della revocazione consiste in una falsa percezione di un fatto processuale obiettivamente risultante dagli atti e decisivo per la decisione, non in una critica al giudizio valutativo del giudice.
- Se la sentenza d'appello afferma espressamente che una comunicazione di cancelleria è stata eseguita, la contestazione sulla mancata comunicazione non può essere fatta valere direttamente in cassazione come vizio processuale, ma va fatta valere davanti al giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.
- La mancata comparizione dell'appellante a udienze di trattazione rilevanti, ove regolarmente informate, può legittimare la declaratoria di improcedibilità dell'appello secondo la disciplina del codice di procedura civile.
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