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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47476/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul punto dell'omessa confisca, ha annullato la sentenza limitatamente a tale omissione e ha rinviato il procedimento alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sulla confisca (al fine di assicurare il contraddittorio e valutare la quantificazione del profitto). Non è stata disposta direttamente la confisca da parte della Cassazione

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del Tribunale di Palmi perchè il giudice di merito aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente del profitto del reato, quantificato in euro 48.547,22; chiedeva annullamento senza rinvio e che la Corte di cassazione disponesse direttamente la confisca

Norme richiamate

  • art. 316 ter cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato per cui l'imputato è stato condannato (riqualificazione dell'originaria contestazione di truffa)

  • art. 579 cod. proc. pen.

    Indica che le misure di sicurezza (e, per estensione, le decisioni sulle misure patrimoniali collegate alla condanna) devono essere decise nella stessa sentenza di condanna e sono impugnabili; supporta l'idea che l'omessa decisione vada contestata con impugnazione

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Prevede la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere sulla confisca quando la sentenza sia passata in giudicato e il giudice della cognizione non abbia provveduto; giustifica la possibilità di procedere alla confisca anche dopo il giudicato su domanda di parte e secondo le garanzie procedurali

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014, Laklaa)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui la mancata decisione sulla confisca trova rimedio nell'impugnazione e, in subordine, nella decisione del giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato

Massime di principio

  • Se il giudice di merito omette di pronunciare sulla confisca obbligatoria, il rimedio principale è l'impugnazione della sentenza e non una misura riparatoria autonoma disposta dalla Cassazione
  • La Corte di cassazione, quando accerta l'omessa decisione sulla confisca, tende ad annullare e rinviare la questione al giudice competente per garantire il contraddittorio e la corretta quantificazione del profitto, anziché disporre direttamente la confisca
  • Quando la confisca non è stata decisa e la sentenza diventa definitiva, il giudice dell'esecuzione può decidere sulla confisca su istanza di parte secondo le regole dell'art. 676 c.p.p.
  • La quantificazione del profitto del reato richiede accertamento e contraddittorio in sede di merito; l'adozione di misure patrimoniali richiede valutazioni tecniche che giustificano il rinvio anziché una decisione sommaria in sede di legittimità

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