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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30237/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 02/12/2024 che, in parziale riforma del provvedimento di primo grado (Tribunale di Brescia 15/04/2024), ha subordinato la sospensione condizionale della pena già concessa al pagamento, entro sei mesi dal passaggio in giudicato, della provvisionale assegnata alla parte civile. Il ricorrente deduce: (i) violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p. perché, essendo appellante solo l'imputato, la modifica delle condizioni della sospensione condizionale costituirebbe reformatio in peius; (ii) vizio di motivazione eccessiva quantificazione della provvisionale (euro 5.000), senza adeguata valutazione delle condizioni economiche del condannato e del reale valore e deprezzamento del veicolo, corpo di reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'art. 597, comma 3, c.p.p. vieti la modifica, da parte della corte d'appello chiamata a riesaminare la vicenda in assenza di impugnazione della pubblica accusa, delle modalita' di applicazione del beneficio (condizionamento alla provvisionale) quando la sospensione condizionale sia stata concessa senza osservare le condizioni previste dalla legge; la giurisprudenza consolidata consente infatti di subordinare il beneficio all'adempimento di obblighi ex art. 165 c.p. anziché revocarlo. Sul secondo motivo la Corte ha considerato la censura inammissibile perche' non proposta in sede di appello (art. 606, comma 3, c.p.p.) e per la sua genericità, non risultando allegata concreta situazione di indigenza o elementi tali da dubitare della capacità di pagare. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, essendo l'inammissibilità determinata da colpa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen. comma 3

    "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado"

    La Corte interpreta il divieto di reformatio in peius come limitato alla sola revoca dei benefici e non estendibile per analogia. Ne consegue che la corte d'appello, anche quando appellante è il solo imputato, può modificare le modalità di applicazione di un beneficio già concesso (ad es. subordinandolo ad obblighi ex art.165 c.p.) senza incorrere nel divieto, se ciò evita la revoca tout court del beneficio.

  • art. 165 cod. pen.

    Individua gli obblighi che possono essere imposti al beneficiario della sospensione condizionale. La Corte ritiene legittimo che la corte d'appello condizioni la sospensione all'adempimento di uno degli obblighi previsti da questa norma quando la concessione originaria è viziata.

  • art. 164 cod. pen.

    Regola le cause ostative alla sospensione condizionale; la Corte richiama il suo contenuto (in particolare il comma quarto) per sostenere che l'esistenza di cause ostative rende la sospensione illegittima e giustifica interventi correttivi del giudice d'appello anche in assenza di impugnazione della pubblica accusa.

  • art. 168 cod. pen. (comma 3)

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale: la Corte sottolinea la natura dichiarativa del provvedimento che revoca la sospensione quando questa sia stata concessa in presenza di cause ostative, potendo il giudice di appello rilevarlo anche senza impugnazione della pubblica accusa.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte applica il principio per dichiarare inammissibile la censura relativa alla quantificazione della provvisionale, perché tale censura non era stata proposta come motivo di appello (art. 606, comma 3) e risulta generica.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende, essendo l'inammissibilità determinata da colpa.

Massime di principio

  • Quando in appello è appellante solo l'imputato, il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.3 c.p.p.) vieta la revoca dei benefici ma non necessariamente l'adeguamento o la condizione delle modalità di applicazione del beneficio se la concessione originaria è risultata illegittima.
  • Se la sospensione condizionale è stata concessa in difetto delle condizioni previste dalla legge (art.164/165 c.p.), la corte d'appello può, anche in assenza di impugnazione della pubblica accusa, subordinare il beneficio all'adempimento di obblighi ex art.165 c.p. invece di revocarlo, garantendo comunque una soluzione meno sfavorevole rispetto alla revoca totale.
  • In Cassazione non sono esaminabili censure che non siano state previamente dedotte entro i mezzi di impugnazione previsti (art. 606 c.p.p.): questioni di fatto o quantificazioni economiche devono essere specificamente dedotte in appello per poter essere riesaminate in sede di legittimità.
  • Censure generiche (es. "non adeguata valutazione delle condizioni economiche") sono inammissibili in Cassazione se non accompagnate da elementi concreti che dimostrino l'indigenza o l'impossibilità di adempiere all'obbligo economico.
  • La declaratoria di inammissibilità per colpa comporta condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende (art.616 c.p.p.): il ricorrente deve valutare attentamente la fondatezza del ricorso per evitare esborso ulteriore.

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