Cassazione Civile, Sentenza n. 29920/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la declaratoria di varie servitù gravanti sul fondo della società: servitù di passaggio carrabile (per destinazione del padre di famiglia o per usucapione), servitù per mantenimento di un argano, servitù di accesso al mare tramite scala e sottopassaggio, servitù di passaggio dell'impianto fognario e servitù pedonale per accesso a terreni sovrastanti; in subordine chiedevano la costituzione giudiziale (coattiva) della servitù di passaggio carrabile. In sede di merito il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno riconosciuto soltanto alcune servitù (accesso al mare per destinazione del padre di famiglia, passaggio dell'impianto fognario per usucapione e passaggio per accesso ai terreni sovrastanti), ma hanno respinto la declaratoria di passo carrabile per destinazione o usucapione, hanno escluso la destinazione dell'argano per mancanza di predialità e hanno ritenuto che il tracciato/il sentiero avesse le caratteristiche d'uso pubblico, non della apparente strada carrabile. I ricorrenti hanno impugnato in cassazione sostenendo vizi di motivazione, travisamento della prova e violazioni normative in relazione agli artt. citati del codice civile e del processo civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, nella sostanza, un riesame di merito non ammissibile in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la motivazione della sentenza d'appello non era viziata in senso rilevante ai fini di cassazione (né assenza né motivazione apparente), ha richiamato l'impossibilità di sindacare in Cassazione il libero apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito salvo i limiti molto stringenti previsti dalle norme e dalla giurisprudenza (art. 360 c.p.c. e giurisprudenza delle Sezioni unite). Ha inoltre confermato l'esclusione della servitù dell'argano per mancanza di predialità e la mancata costituzione della servitù carrabile coattiva (tra l'altro perché il fondo non risultava intercluso). Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma richiamata con riferimento alla costituzione coattiva della servitù di passaggio; la Corte d'appello ha ritenuto che imporre una servitù avrebbe potuto violare l'art. 1051 e arrecare pericolo agli occupanti dei bungalows, contribuendo al rigetto della domanda coattiva.
Articolo invocato dai ricorrenti in relazione ai presupposti dell'usucapione; la Corte ha ritenuto che la pretesa usucapione del passo carrabile non fosse provata in modo da travolgere la valutazione di merito.
Richiamato in ordine all'omesso esame di fatti ritenuti decisivi; la Corte di Cassazione ha escluso che vi fosse omessa motivazione o omissione di valutazione decisiva opponibile in cassazione.
Invocato nella censura ma senza esito: la Corte ha confermato la correttezza dell'analisi di merito sulla destinazione del padre di famiglia e sulla predialità, escludendo la sussistenza dei requisiti per la servitù dedotta.
Richiamato dai ricorrenti nella critica in relazione ai termini e alla prescrizione; la Corte non ha ritenuto sussistere un profilo decisivo che giustificasse la cassazione per travisamento della prova o violazione della norma.
Codice di procedura civile - art. 360
Fondamentale per il giudizio di ammissibilità del ricorso in cassazione: la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimità (v. comma 1, n. 4 e n. 5) e ha ritenuto che le censure avanzate si risolvessero in un improprio riesame di merito, non configurando i vizi tassativi invocati.
Codice di procedura civile - art. 115
Riferimento alle regole di formazione della prova; la Corte ha stabilito che non sussiste vizio denunciabile in cassazione per mera diversa valutazione probatoria, salvo i casi molto ristretti previsti dalla giurisprudenza di legittimità.
Codice di procedura civile - art. 116
Richiamato nella prospettazione di errata valutazione delle prove: la Corte ha spiegato che la doglianza è inammissibile in cassazione se si limita a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Codice di procedura civile - art. 112
Invocato dai ricorrenti in relazione alla motivazione: la Corte ha invece ritenuto la motivazione sufficientemente esplicativa e non meramente apparente o assente, escludendo il vizio riscontrabile in cassazione.
Codice di procedura civile - art. 279
Richiamato in una delle censure; la Corte non ha dedotto dalla pronuncia di merito alcuna violazione di tale norma suscettibile di cassazione.
D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater (introdotto da legge n.228/2012)
Norma procedurale richiamata per l'applicazione del contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte dei ricorrenti, essendo il ricorso proposto successivamente al 30-1-2013.
Legge n.228/2012 art.1 comma 17
Richiamata come fonte della modifica procedurale relativa al contributo unificato, applicata ratione temporis dalla Corte.
Massime di principio
- In cassazione non è ammesso un nuovo e generale riesame di fatto: le censure devono rientrare nelle ipotesi tassative dell'art. 360 c.p.c. (vizi di motivazione, travisamento della prova nei termini giuridicamente richiesti, violazione di legge).
- La mancanza o inadeguatezza di motivazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è del tutto assente, apparente o incomprensibile, non per semplice insufficienza o per divergenza di apprezzamento critico.
- Le contestazioni sulla valutazione delle prove (art. 115 e 116 c.p.c.) sono in gran parte sottratte al sindacato di legittimità; per ammettere la censura occorre dimostrare un errore radicale nella ricognizione oggettiva della prova (travisamento del 'demonstratum'), non la mera diversa interpretazione delle stesse risultanze.
- Per ottenere l'accoglimento di pretese di servitù (per destinazione del padre di famiglia o per usucapione) è necessario dimostrare chiaramente i presupposti normativi: la destinazione originaria degli immobili, la predialità dell'opera, la continuità e la pacifica apertura dell'uso per il tempo richiesto dall'usucapione; la mera apparenza o uso pubblico occasionale non basta.
- La servitù coattiva ex art. 1051 c.c. può essere imposta solo se sussistono i requisiti previsti (interclusione del fondo dominante, utilitas e proporzionalità dell'intervento) e se l'imposizione non arreca pericolo o pregiudizio ingiustificato al fondo servente.
- In sede processuale, chi impugna deve documentare puntualmente gli errori di diritto o i profili di motivazione integranti i limiti di cassazione; formule generiche o ricostruzioni alternative di merito sono destinate al rigetto.
- Le spese di grado seguono la soccombenza: il rigetto del ricorso in Cassazione comporta condanna alle spese di legittimità e possibile applicazione di contributi unificati aggiuntivi se previsti dalla normativa vigente.
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