Cassazione Civile, Sentenza n. 29801/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della cooperativa sociale. Questione giuridica centrale: se le cooperative sociali, che per legge (art. 1, quarto comma, d.lgs. 112/2017) acquisiscono di diritto la qualifica di "impresa sociale" e risultano iscritte nella sezione apposita del Registro delle imprese, siano soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 112/2017 oppure possano essere comunque dichiarate fallite ai sensi dell'art. 2545-terdecies cod. civ. e della disciplina della legge fallimentare. Il ricorrente sosteneva che la qualifica di impresa sociale esclude la procedura fallimentare; la Corte territoriale aveva invece ritenuto prevalente il criterio di economicità dell'attività, applicando l'art. 2545-terdecies cod. civ.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (assorbendo il secondo), ritenendo che le cooperative sociali sono oggi qualificate di diritto come imprese sociali ai sensi dell'art. 1, quarto comma, d.lgs. 112/2017 e che, pertanto, trova applicazione l'art. 14 d.lgs. 112/2017 (in caso di insolvenza le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa). La Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'art. 2545-terdecies cod. civ. alla cooperativa sociale qualificata come impresa sociale di diritto, con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, per applicare i principi enunciati e decidere sulle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 112/2017 (Decreto imprese sociali)
art. 1, quarto comma; art. 2; art. 3; art. 14; art. 18
Le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale (art.1, 4° c.), e le imprese sociali in caso di insolvenza sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa (art.14). La Corte interpreta la specialità della disciplina dell'impresa sociale come prevalente rispetto alla disciplina generale delle cooperative quando la prima risulti più favorevole, escludendo così il fallimento per le cooperative sociali di diritto.
art. 2545-terdecies cod. civ.
Norma generale che prevede per le società cooperative e loro consorzi che esercitano attività commerciale la possibilità di essere assoggettate sia a liquidazione coatta amministrativa sia a fallimento. La Corte ha ritenuto che, per le cooperative sociali qualificate di diritto come imprese sociali, tale norma sia derogata dalla disciplina speciale del d.lgs. 112/2017 ove quest'ultima sia più favorevole.
legge fallimentare
art. 2, secondo comma; art. 196
La disciplina della legge fallimentare contempera i rapporti tra fallimento e liquidazione coatta amministrativa; la Corte richiama il principio secondo cui la procedura amministrativa prevale quando la legge speciale la prevede espressamente, e interpreta le norme in combinazione con il d.lgs. 112/2017 per escludere il concorso della procedura fallimentare per le imprese sociali di diritto.
legge n. 381/1991 (cooperative sociali)
Disciplina il tipo 'cooperativa sociale' come sottotipo della cooperativa. La Corte rileva che, per quanto compatibile, le disposizioni del Titolo V si applicano alle cooperative sociali, ma che la qualifica di impresa sociale attribuita ex art.1 d.lgs.112/2017 introduce un regime speciale più favorevole da cui deriva l'esclusione del fallimento.
d.lgs. n. 155/2006
Precedente disciplina delle imprese sociali abrogata dal d.lgs. 112/2017; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa per spiegare il mutamento di regime rispetto alla prassi anteriore.
d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)
Richiamato quale quadro normativo correlato; la Corte distingue l'ambito di applicazione del CTS rispetto al d.lgs. 112/2017 e sottolinea la compatibilità delle norme del CTS con la disciplina delle imprese sociali.
d.m. 16 marzo 2018
Regolamento che ha disposto l'iscrizione automatica delle cooperative sociali nella sezione imprese sociali del Registro delle imprese, rafforzando l'effetto di attribuzione 'di diritto' dello status di impresa sociale.
art. 10 d.lgs. n. 460/1997
Norme sulle ONLUS citate a confronto: la Corte distingue l'irrilevanza dell'iscrizione ONLUS (di natura fiscale) dalla questione dell'impresa sociale, sottolineando che la qualificazione ONLUS non modifica il ragionamento sulla specialità dell'impresa sociale.
art. 2247 cod. civ.
Richiamato per definire la causa della società (scopo di lucro) e per distinguere le cooperative e le imprese sociali che, pur esercitando attività economica, sono caratterizzate dall'assenza del fine di lucro nel senso rilevante per la qualificazione di impresa sociale.
Massime di principio
- Se una cooperativa sociale è riconosciuta 'impresa sociale' di diritto (art. 1, 4° c., d.lgs. 112/2017) e risulta iscritta nella relativa sezione del Registro delle imprese, trova applicazione l'art. 14 d.lgs.112/2017: in caso di insolvenza l'unica procedura ordinariamente applicabile è la liquidazione coatta amministrativa e non la procedura fallimentare.
- La disciplina speciale più favorevole relativa allo 'status' di impresa sociale prevale sulla disciplina generale del 'tipo' societario (cooperativa) quando la legge lo dispone e quando l'applicazione della speciale tutela pubblica giustifica la limitazione dell'accesso al fallimento.
- Occorre verificare sempre la qualificazione formale e l'iscrizione nel Registro delle imprese (anche alla luce delle iscrizioni d'ufficio operate dal d.m. 16/3/2018): la qualifica di impresa sociale può incidere direttamente sulle procedure concorsuali applicabili.
- Per cooperative non qualificate come imprese sociali (o per altri tipi di società che svolgono attività economica con mera 'economicità' e scopo lucrativo), continua a trovare applicazione l'art. 2545-terdecies cod. civ. e la possibilità di fallimento se sussistono i presupposti di legge.
- La prevalenza della l.c.a. risponde a un bilanciamento tra interessi pubblici di tutela del servizio e interessi dei creditori: quindi, salvo diversa espressa previsione normativa che ammetta il fallimento, va data applicazione alla procedura amministrativa speciale prevista per le imprese sociali.
- In casi analoghi controllare: (a) la sussistenza formale della qualifica di impresa sociale; (b) eventuali disposizioni normative specifiche che espressamente prevedano il concorso tra l.c.a. e fallimento; (c) la giurisprudenza e i regolamenti applicativi (es. DM 2018) che possono aver inciso sull'iscrizione automatica.
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