Cassazione Civile, Sentenza n. 29802/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha riformato la decisione di primo grado riconoscendo la efficacia del giudicato formato con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1222/2006 e ritenendo inammissibile o infondata la domanda riconvenzionale di usucapione. I ricorrenti sostengono, in sintesi, che la Corte d'appello ha errato nel qualificare la FAMAB (ultimo acquirente) come parte vincolata dal giudicato, che ha male interpretato l'ambito del giudicato (che a loro dire avrebbe riguardato solo la Licosa e non i successivi acquirenti), che ha illegittimamente escluso l'operatività della pubblicità sanante (art.2652 n.6 c.c.), e che ha errato nell'esaminare (o non esaminare) prove e domande relative all'usucapione e ad atti interruttivi della prescrizione acquisitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il giudicato formato con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna investe le medesime parti e le stesse questioni deducibili, per cui gli atti di acquisto successivi risultano travolti dalla nullità originaria accertata e la FAMAB non può essere considerata acquirente di buona fede, avendo avuto conoscenza della frode. Ha inoltre ritenuto inammissibili o infondati vari profili di doglianza dei ricorrenti (omessa pronuncia generica, contestazioni istruttorie non specificate, eccezioni procedurali), ha confermato che il giudizio di restituzione interruppe la prescrizione acquisitiva a vantaggio del titolare e che la domanda d'usucapione era priva dei presupposti sostanziali (mancanza di buona fede, durata non provata, atti interruttivi). Conseguentemente il ricorso è respinto e i ricorrenti sono condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 2652 n. 6 cod. civ.
La Corte ha escluso l'operatività della pubblicità sanante perché l'accertamento giudiziale ha dimostrato la conoscenza della frode da parte degli acquirenti; la trascrizione non può sanare acquisti se sussiste mala fede comprovata.
art. 111 cod. civ. (ultimo comma)
I successori subentrano nella posizione processuale e sostanziale dei danti causa; pertanto la sentenza che colpisce il titolo dei danti causa è opponibile ai loro successori.
art. 2943 cod. civ.
Il processo volto al recupero dei beni interrompe la prescrizione acquisitiva (usucapione); l'usucapione può decorrere nuovamente solo dal passaggio in giudicato se il giudizio non riconosce il diritto dell'attore.
art. 189 cod. proc. civ. (testo previgente)
Richiamata in relazione alla modificabilità delle conclusioni; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la modifica tardiva delle conclusioni quando non è provata l'accettazione del contraddittorio e mancano i presupposti di fatto e diritto.
art. 90 legge n. 353/1990
Invocata in tema di modificabilità delle conclusioni processuali; la Corte ha considerato irregolare la tempestività/modifica delle conclusioni sull'usucapione in mancanza di accertata accettazione del contraddittorio.
art. 345 cod. proc. civ.
Richiamato per contestare l'omesso esame di documenti in appello; la Corte di legittimità ha ritenuto la censura generica e priva di specificità, pertanto inammissibile.
art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.
Richiamati in tema di valutazione probatoria; la Corte ricorda che il sindacato di Cassazione non è un riesame libero del merito probatorio: le valutazioni del giudice del merito sono sindacabili solo entro i limiti di legittimità previsti (vizi di motivazione o violazione di regole di valutazione specifiche).
art. 360 cod. proc. civ. (n. 4 e n. 5)
Usata come parametro di impugnazione in cassazione; la Corte ha escluso censure generiche di omessa pronuncia o di valutazione delle prove non adeguatamente specificate.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (come modificato)
Richiamato per l'obbligo di versamento del contributo unificato ulteriormente dovuto per il ricorso, applicabile ratione temporis al ricorso proposto dopo il 30/1/2013.
Massime di principio
- Il giudicato (res judicata) si estende non solo a quanto espressamente deciso ma anche a quanto deducibile tra le stesse parti: se un accertamento di nullità e di frode è stato definitivamente pronunciato, gli effetti possono colpire anche i successivi atti traslativi se i successori non sono terzi di buona fede.
- La pubblicità immobiliare (trascrizione) non produce effetto sanante se è provata la conoscenza della frode da parte dell'acquirente: la buona fede è condizione essenziale per la protezione offerta dall'art.2652 c.c.
- Un giudizio volto alla restituzione dei beni interrompe la prescrizione acquisitiva (usucapione); l'usucapione non può decorrere durante la pendenza del giudizio e, se il titolo è nullo, la successione nel possesso può essere inidonea a fondare l'usucapione.
- La successione nei rapporti processuali e sostanziali fa sì che i successori del dante causa siano vincolati dalle sentenze che riguardano i beni loro attribuiti: non sempre gli acquirenti successivi possono essere trattati come terzi rispetto alle questioni già giudicate.
- In sede di cassazione non è consentito un libero riesame del merito probatorio: le doglianze generiche su omessa valutazione di documenti o sull'istruttoria sono inammissibili se non specificamente circostanziate e fondate su norme di legge.
- Sul piano processuale, la sollevazione ex post di nuove domande o eccezioni (es. usucapione) nella fase di precisazione delle conclusioni può essere dichiarata tardiva o inammissibile se non sussistono accettazione del contraddittorio o giustificazioni proceduralmente valide.
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