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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29921/2023 del 27/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti chiedevano la declaratoria di estinzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio, costituita convenzionalmente nel 1973 e subordinata a condizione risolutiva consistente nella realizzazione di una specifica strada pubblica prevista dal PRG del 1969, per l'avveramento della condizione a seguito della costruzione della strada di lottizzazione. In primo grado la servitù fu dichiarata estinta e fu poi costituita in favore dei De Moliner/Bortot una servitù coattiva sul fondo di Mella; in appello la Corte di Venezia ritenne non avverata la condizione risolutiva (la strada realizzata non corrispondeva a quella prevista e mancava la prosecuzione a nord) e annullò la servitù coattiva. In Cassazione i ricorrenti impugnarono la decisione con plurimi motivi (travisamento della prova, violazione norme sulla divisione del fondo dominante, interpretazione negoziale e applicazione dell'art. 1055 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la strada effettivamente realizzata non corrispondeva a quella indicata nel PRG del 1969 richiamata nell'atto costitutivo, perciò la condizione risolutiva non si è avverata e la servitù non si è estinta. Ha altresì ritenuto infondate o inammissibili i vari motivi di gravame (ivi compresi i profili di travisamento della prova e di violazione dell'art. 1071 c.c.), e ha confermato l'annullamento della costituzione della servitù coattiva. Per effetto del rigetto, il ricorso è condannato alle spese di giudizio e si applicano le disposizioni sul contributo unificato indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione al vizio di travisamento della prova: la Cassazione ricorda i rigorosi presupposti per censurare in sede di legittimità la valutazione probatoria (errore sulla ricognizione oggettiva del contenuto della prova, decisività, e discussione in giudizio).

  • art. 116 c.p.c.

    Norma processuale relativa alla valutazione della prova; citata congiuntamente all'art.115 per i limiti del sindacato di merito in Cassazione.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in relazione alla trascrizione degli atti: la trascrizione rende opponibili i negozi a terzi; nel giudizio di merito era stata valutata la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù.

  • art. 1071 c.c.

    Norma sulla divisione del fondo dominante: la Corte osserva che l'eventuale applicazione richiederebbe un riesame dei fatti accertati in merito al frazionamento e alla contiguità, perciò la censura è inammissibile come travaso di merito.

  • art. 1362 c.c.

    Principio di interpretazione del contratto: i ricorrenti invocavano interpretazione estensiva sulla base del comportamento delle parti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e per impossibilità di riesame senza il testo integrale del negozio.

  • art. 1363 c.c.

    Criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti; citato nel contesto di contestazioni interpretative del negozio costitutivo della servitù.

  • art. 1366 c.c.

    Regole sull'interpretazione dei contratti (criteri ausiliari); la Corte ha ritenuto che non fosse possibile sovvertire l'accertamento di merito richiedendo diversa interpretazione sulla base di comportamenti successivi non provati nel modo necessario.

  • art. 1055 c.c.

    Prevede l'estinzione della servitù coattiva quando cessa l'interclusione del fondo dominante: la Corte ha ribadito che, benché la servitù sia stata costituita consensualmente, può assumere carattere coattivo e la disciplina dell'art.1055 è applicabile ove ricorrano le condizioni di legge; nel caso di specie però non era ravvisato l'effettivo venir meno dell'interclusione per tutti i lotti.

  • art. 1032 c.c.

    Norma che disciplina le servitù: la sentenza richiama la giurisprudenza che permette di considerare, in concreto, la servitù contrattuale come coattiva quando gli elementi lo giustificano.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel contesto delle doglianze per omissione di pronuncia: la Corte osserva che i ricorrenti non hanno adeguatamente dedotto l'omessa pronuncia in termini rilevanti per Cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità richiesti per i motivi dedotti.

  • D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater e 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte constata l'applicabilità ratione temporis e segnala la possibile integrazione del contributo da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Una servitù convenzionale subordinata a condizione risolutiva si estingue solo se la condizione si è effettivamente avverata nella forma e nei termini richiamati dall'atto: non basta la realizzazione di una qualsiasi strada, ma occorre che corrisponda a quella espressamente prevista dall'accordo (es. per ubicazione o tracciato).
  • La qualificazione di una servitù convenzionale come coattiva può essere rilevante: anche se costituita per contratto, può applicarsi la disciplina delle servitù coattive (art.1055 e segg.) quando, per es., è volta a porre rimedio a un fondo intercluso; ciò richiede però accertamento fattuale sulle condizioni dell'interclusione e della sua estinzione.
  • In materia di servitù la trascrizione degli atti ha rilievo opponibile ai terzi (art.2702 c.c.), ma non sostituisce la verifica della corrispondenza tra la condizione pattuita e l'opera effettivamente realizzata.
  • Le censure in Cassazione che implichino il riesame del merito probatorio o la ricostruzione alternativa dei fatti sono in genere inammissibili: il ricorso per travisamento della prova richiede il rispetto dei rigorosi presupposti indicati dalla giurisprudenza (art.115 c.p.c.).
  • La divisione del fondo dominante non comporta automaticamente l'estinzione della servitù: l'applicazione dell'art.1071 c.c. dipende dall'effettiva situazione fattuale di contiguità e gravosità, che deve essere valutata in sede di merito e non riconsiderata in Cassazione se incongrua la motivazione dedotta.

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