Cassazione Civile, Sentenza n. 29921/2023 del 27/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la declaratoria di estinzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio, costituita convenzionalmente nel 1973 e subordinata a condizione risolutiva consistente nella realizzazione di una specifica strada pubblica prevista dal PRG del 1969, per l'avveramento della condizione a seguito della costruzione della strada di lottizzazione. In primo grado la servitù fu dichiarata estinta e fu poi costituita in favore dei De Moliner/Bortot una servitù coattiva sul fondo di Mella; in appello la Corte di Venezia ritenne non avverata la condizione risolutiva (la strada realizzata non corrispondeva a quella prevista e mancava la prosecuzione a nord) e annullò la servitù coattiva. In Cassazione i ricorrenti impugnarono la decisione con plurimi motivi (travisamento della prova, violazione norme sulla divisione del fondo dominante, interpretazione negoziale e applicazione dell'art. 1055 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la strada effettivamente realizzata non corrispondeva a quella indicata nel PRG del 1969 richiamata nell'atto costitutivo, perciò la condizione risolutiva non si è avverata e la servitù non si è estinta. Ha altresì ritenuto infondate o inammissibili i vari motivi di gravame (ivi compresi i profili di travisamento della prova e di violazione dell'art. 1071 c.c.), e ha confermato l'annullamento della costituzione della servitù coattiva. Per effetto del rigetto, il ricorso è condannato alle spese di giudizio e si applicano le disposizioni sul contributo unificato indicate in sentenza.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di travisamento della prova: la Cassazione ricorda i rigorosi presupposti per censurare in sede di legittimità la valutazione probatoria (errore sulla ricognizione oggettiva del contenuto della prova, decisività, e discussione in giudizio).
art. 116 c.p.c.
Norma processuale relativa alla valutazione della prova; citata congiuntamente all'art.115 per i limiti del sindacato di merito in Cassazione.
art. 2702 c.c.
Richiamato in relazione alla trascrizione degli atti: la trascrizione rende opponibili i negozi a terzi; nel giudizio di merito era stata valutata la trascrizione dell'atto costitutivo della servitù.
art. 1071 c.c.
Norma sulla divisione del fondo dominante: la Corte osserva che l'eventuale applicazione richiederebbe un riesame dei fatti accertati in merito al frazionamento e alla contiguità, perciò la censura è inammissibile come travaso di merito.
art. 1362 c.c.
Principio di interpretazione del contratto: i ricorrenti invocavano interpretazione estensiva sulla base del comportamento delle parti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità e per impossibilità di riesame senza il testo integrale del negozio.
art. 1363 c.c.
Criterio dell'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti; citato nel contesto di contestazioni interpretative del negozio costitutivo della servitù.
art. 1366 c.c.
Regole sull'interpretazione dei contratti (criteri ausiliari); la Corte ha ritenuto che non fosse possibile sovvertire l'accertamento di merito richiedendo diversa interpretazione sulla base di comportamenti successivi non provati nel modo necessario.
art. 1055 c.c.
Prevede l'estinzione della servitù coattiva quando cessa l'interclusione del fondo dominante: la Corte ha ribadito che, benché la servitù sia stata costituita consensualmente, può assumere carattere coattivo e la disciplina dell'art.1055 è applicabile ove ricorrano le condizioni di legge; nel caso di specie però non era ravvisato l'effettivo venir meno dell'interclusione per tutti i lotti.
art. 1032 c.c.
Norma che disciplina le servitù: la sentenza richiama la giurisprudenza che permette di considerare, in concreto, la servitù contrattuale come coattiva quando gli elementi lo giustificano.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle doglianze per omissione di pronuncia: la Corte osserva che i ricorrenti non hanno adeguatamente dedotto l'omessa pronuncia in termini rilevanti per Cassazione.
art. 360 c.p.c.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e specificità richiesti per i motivi dedotti.
D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1-quater e 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte constata l'applicabilità ratione temporis e segnala la possibile integrazione del contributo da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Una servitù convenzionale subordinata a condizione risolutiva si estingue solo se la condizione si è effettivamente avverata nella forma e nei termini richiamati dall'atto: non basta la realizzazione di una qualsiasi strada, ma occorre che corrisponda a quella espressamente prevista dall'accordo (es. per ubicazione o tracciato).
- La qualificazione di una servitù convenzionale come coattiva può essere rilevante: anche se costituita per contratto, può applicarsi la disciplina delle servitù coattive (art.1055 e segg.) quando, per es., è volta a porre rimedio a un fondo intercluso; ciò richiede però accertamento fattuale sulle condizioni dell'interclusione e della sua estinzione.
- In materia di servitù la trascrizione degli atti ha rilievo opponibile ai terzi (art.2702 c.c.), ma non sostituisce la verifica della corrispondenza tra la condizione pattuita e l'opera effettivamente realizzata.
- Le censure in Cassazione che implichino il riesame del merito probatorio o la ricostruzione alternativa dei fatti sono in genere inammissibili: il ricorso per travisamento della prova richiede il rispetto dei rigorosi presupposti indicati dalla giurisprudenza (art.115 c.p.c.).
- La divisione del fondo dominante non comporta automaticamente l'estinzione della servitù: l'applicazione dell'art.1071 c.c. dipende dall'effettiva situazione fattuale di contiguità e gravosità, che deve essere valutata in sede di merito e non riconsiderata in Cassazione se incongrua la motivazione dedotta.
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