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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 11552/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione e domanda di annullamento di 27 cartelle di pagamento per mancata o invalida notifica; dedotta tardività dell'atto notificatorio e, in secondo luogo, contestata la prescrizione del credito e la corretta applicazione del termine decennale ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 335/1995. In cassazione sono stati svolti due motivi principali: 1) nullità/invalidità delle notifiche e relative questioni processuali e probatorie; 2) erronea applicazione della disciplina della prescrizione (termine decennale). È stata inoltre prospettata questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 26 del DPR 602/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire alla luce della modifica normativa introdotta dal d.l. 146/2021 (conv. L. 215/2021) che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR 602/1973, limitando l'impugnabilità diretta del ruolo/estratto di ruolo non notificato ai soli casi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio (es. esclusione da appalti, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici). Applicando il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022), la Corte ha ritenuto la nuova norma applicabile ai processi pendenti; la ricorrente non ha provato il concreto pregiudizio richiesto, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sono state compensate le spese di lite tra le parti controricorrenti; nulla dovuto verso la mera intimata (Equitalia Sud). È stata altresì rilevata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002, art.13, comma 1-quater.

Norme richiamate

  • DPR 602/1973, art. 12, comma 4-bis

    «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»

    La Corte ha interpretato la norma come limitativa dell'accesso alla tutela immediata contro ruolo/ cartella non notificati, richiedendo che il ricorrente dimostri un danno concreto riconducibile a specifiche situazioni (appalti, riscossione da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici). La norma si applica anche ai procedimenti pendenti.

  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 3-bis (conv. L. 17/12/2021, n. 215)

    Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR 602/1973; la Corte ha ritenuto tale intervento normativo rilevante e applicabile ai processi pendenti, incidendo sull'ammissibilità delle azioni dirette contro ruolo/cartella non notificati.

  • Sentenza Sezioni Unite Cass. n. 26283/2022

    Principio di diritto: la modifica dell'art. 12 DPR 602/1973 (comma 4-bis) si applica ai processi pendenti e rimodula l'interesse ad agire, richiedendo che il debitore dimostri il concreto pregiudizio. Le Sezioni Unite hanno inoltre ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro la norma.

  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (richiamo alla L. 335/1995, art. 3, comma 9)

    Richiamata in relazione alla questione della prescrizione decennale per i crediti previdenziali: la ricorrente ha dedotto la rilevanza del termine decennale, ma la Corte non è entrata nel merito della prescrizione avendo deciso per inammissibilità per carenza di interesse ad agire.

  • DPR 600/1973, art. 60

    Norma richiamata nel primo motivo riguardante questioni tributario-notificatorie; la censura verteva sulla regolarità delle notifiche ma la Corte ha risolto la causa sul presupposto dell'inammissibilità dell'azione per effetto del nuovo art.12, comma 4-bis.

  • DPR 602/1973, art. 26

    Richiamato nel motivo di illegittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso senza approfondire la questione costituzionale, in linea con l'applicazione del jus superveniens.

  • DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicata per rilevare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente; la Corte ha preso atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio.

  • Cass. sez. un. n. 19704/2015

    Menizionata come precedente giurisprudenziale che aveva ampliato l'accesso alla tutela contro ruolo/cartella non notificati; la novella legislativa e la successiva pronuncia delle Sezioni Unite (26283/2022) hanno superato quell'elaborazione giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Dopo l'introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, DPR 602/1973 (d.l. 146/2021 conv. L. 215/2021) l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto e specifico (es. esclusione da procedure di appalto, riscossione di somme da pubbliche amministrazioni, perdita di benefici).
  • La modifica normativa si applica ai procedimenti pendenti: chi ha già promosso giudizio deve comunque dimostrare l'interesse così come riformulato dal legislatore; in mancanza il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • In situazioni similari, il ricorrente deve documentare tempestivamente il pregiudizio (es. provvedimenti di esclusione da gara, comunicazioni di amministrazioni pubbliche, provvedimenti che attestino la perdita di un beneficio); in mancanza è preferibile valutare rimedi alternativi o la rimessione nei termini ove applicabile.
  • La valutazione dell'ammissibilità su base normativa sopravvenuta può condurre alla compensazione delle spese tra le parti controricorrenti; il giudice di legittimità controlla la conformità alla normativa vigente al momento della decisione (jus superveniens).
  • Se l'azione verte esclusivamente sulla mancata notifica senza prova del danno specifico previsto dall'art. 12 comma 4-bis, è probabile il rigetto/inammissibilità; pertanto prima di agire è consigliabile acquisire e produrre prove del pregiudizio concreto.

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