Cassazione Civile, Sentenza n. 11588/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in grado di appello della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di illegittimità del licenziamento intimatogli il 21.12.2015. Il licenziamento era stato contestato sia per giustificato motivo soggettivo (ammanco di cassa e inadempimenti/ritardi amministrativi) sia per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto per crisi aziendale). In fase sommaria il tribunale aveva emesso un'ordinanza ritenendo legittimo il motivo oggettivo; nella fase di opposizione il tribunale ha confermato la legittimità del licenziamento per motivo soggettivo e ha dichiarato assorbita la questione del motivo oggettivo. La Corte d'appello ha ritenuto che, non essendo la questione oggettiva riproposta nel reclamo, fosse intervenuto il passaggio in giudicato della statuizione sommaria sul motivo oggettivo. Il ricorso per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. e degli effetti del rito "Fornero"/bifasico, sostenendo che il soccombente non aveva l'onere di riproporre la questione assorbita e che non si era formato alcun giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo erronea la decisione della Corte d'appello. Ha affermato i principi secondo cui: nel rito introdotto dalla legge n. 92/2012 (cd. Fornero) l'ordinanza conclusiva della fase sommaria è assorbita dalla successiva statuizione di merito e non ha, di per sé, efficacia di giudicato esterno salvo casi particolari; l'assorbimento può essere "proprio" o "improprio" e, nel caso in esame, l'assorbimento della domanda sul motivo oggettivo era di natura impropria (la decisione sul motivo soggettivo rendeva superfluo l'esame del motivo oggettivo ma quest'ultimo rimaneva comunque parte della decisione complessiva); in tali ipotesi non gravava sul soccombente l'onere di riproporre nell'atto di reclamo la questione assorbita: è sufficiente impugnare la decisione sulla questione assorbente o la statuizione di assorbimento per evitare il giudicato interno. Di conseguenza la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi enunciati; ha inoltre regolato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 346 cod. proc. civ.
Norma richiamata per sostenere che la parte vittoriosa in primo grado non è obbligata ad impugnare incidentalmente per far valere domande o eccezioni non accolte; la Corte interpreta che tale norma non impone al soccombente nella questione assorbente di riproporre la questione assorbita nel reclamo per evitare il giudicato interno
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Motivo di ricorso per cassazione invocato (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)
art. 1, commi 48 e ss., legge n. 92/2012 (cd. rito Fornero)
Disciplina il rito bifasico (fase sommaria e fase di opposizione a cognizione piena); la Corte ricorda che l'ordinanza sommaria è assorbita nella decisione di merito e che il giudizio di opposizione è prosecuzione del primo grado a cognizione piena
art. 51, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamato in tema di eventuale coerenza dell'istruzione in capo al medesimo giudice nelle due fasi; la giurisprudenza ha escluso in questo contesto certe violazioni procedurali
D.L. 28 ottobre 2020, n. 13, art. 23, comma 8-bis
Richiamato in relazione al deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore Generale; non incide sul merito ma attiene alle formalità del giudizio di cassazione
Massime di principio
- Nel rito "Fornero" la ordinanza che conclude la fase sommaria non ha di norma efficacia di giudicato autonomo: essa è assorbita dalla sentenza di merito che conclude il primo grado
- L'assorbimento può essere "proprio" (la decisione assorbente rende superflua la decisione sulla questione assorbita perché la parte ha già ottenuto piena tutela) o "improprio" (la decisione assorbente esclude la necessità/possibilità di provvedere sulle altre questioni o le rigetta implicitamente); la qualificazione è rilevante per gli effetti processuali
- Quando l'assorbimento è improprio, l'impugnazione della decisione sulla questione assorbente o della stessa statuizione di assorbimento è sufficiente a devolvere al giudice del gravame anche la questione dichiarata assorbita: il soccombente non è obbligato a riproporla espressamente
- Per difesa strategica: se si contesta un licenziamento fondato su più motivi alternativi, chi impugna deve comunque contestare compiutamente la decisione che il giudice ha ritenuto "assorbente" o l'atto di assorbimento, al fine di evitare il formarsi del giudicato interno
- La Corte d'appello non può dichiarare che una ordinanza sommaria sia divenuta irrevocabile se la questione è stata poi affrontata nella fase di opposizione o se la parte ha impugnato la decisione assorbente; in tali casi va svolto un nuovo esame sulla base dei principi indicati
- In pratica, se il giudice di prime cure decide su più cause di giustificazione del recesso e ne ritiene sufficiente una, il lavoratore che impugna deve focalizzare l'attacco su quella decisione "assorbente" o sulla dichiarazione di assorbimento per assicurarsi che anche le questioni non esaminate vengano vagliate in sede di gravame
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