Cassazione Civile, Sentenza n. 11344/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento per giusta causa intimato il 30/05/2017 a seguito di plurimi addebiti: invio di messaggi minacciosi, farneticanti e diffamatori in un gruppo WhatsApp aziendale; presentazione in azienda la sera dell'11/05/2017 in stato di alterazione, ingresso in reparti produttivi senza DPI e in abiti civili; comportamento minaccioso e provocatorio che ha creato agitazione fra i colleghi e reso necessario l'intervento dei carabinieri; rifiuto di lasciare i locali; ulteriori messaggi minacciosi contro il legale rappresentante e precedenti condotte di insubordinazione. Il ricorrente deduceva in cassazione la genericità della contestazione disciplinare e vizi della motivazione e della valutazione probatoria, nonché la sproporzione della sanzione espulsiva.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la contestazione disciplinare fosse sufficientemente specifica nel contesto dei fatti e che la Corte di Appello avesse motivatamente accertato la materialità e la gravità delle condotte, nonché la proporzionalità del licenziamento per giusta causa. Le censure circa la valutazione delle prove sono considerate valutazioni di merito non sindacabili in questa sede, salvo omissione di fatto decisivo, non rilevata. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Parametro di riferimento invocato dal ricorrente in relazione al diritto a un decisum motivato; la Corte rileva che non sussiste vizio motivazionale tale da violare l'articolo.
Richiamato in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza e alla nozione di motivazione apparente/nullità, la Corte ritiene la motivazione di merito adeguata e priva dei vizi estremi previsti.
Richiamato insieme ad altri parametri processuali relativi alla motivazione; nessuna violazione riscontrata.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Fondamento delle censure per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte dichiara infondate le censure perché la motivazione di merito è logicamente congrua.
Richiamato per delimitare il sindacato della Corte di legittimità sui fatti: Cassazione può censurare omissione di fatto decisivo, ma non la valutazione normale di più elementi probatori.
Richiamati come doveri del lavoratore verso il datore e verso l'adempimento delle mansioni; le condotte contestate sono ritenute in violazione di tali obblighi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata in ordine al contributo unificato; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28/10/2020 n. 13 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
Riferimento procedurale relativo al deposito delle conclusioni del P.M.; non incide sul merito sostanziale.
Richiamato perché la difesa di parte ha depositato memoria ai sensi di tale articolo; norma procedurale relativa alle memorie istruttorie.
Massime di principio
- La contestazione disciplinare deve essere sufficientemente specifica da consentire l'immediata difesa del lavoratore, ma la specificità va valutata nel contesto concreto: non è necessario dettagliare ogni elemento se gli 'essenziali' fatti sono individuabili.
- Le valutazioni di merito sulla materialità dei fatti, sull'attendibilità delle prove e sulla proporzionalità della sanzione spettano ai giudici di merito e sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo omissione di un fatto storico decisivo o vizi motivazionali gravi e manifesti.
- La mancanza di una parola o di un preciso riferimento temporale non determina automaticamente la nullità della contestazione se, nel complesso, il lavoratore è in grado di comprendere gli addebiti e difendersi.
- Comunicazioni offensive o minacciose anche veicolate tramite gruppi di messaggistica a partecipazione ristretta possono integrare addebiti disciplinari se il contenuto è idoneo a ledere la relazione di lavoro o a intimidire un rappresentante dell'azienda.
- Per contestare efficacemente un licenziamento, il ricorrente deve indicare fatti o omissioni decisivi non considerati dal giudice di merito; critiche generiche alla valutazione probatoria rischiano di essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
- La proporzionalità della sanzione espulsiva va valutata sul comportamento complessivo del lavoratore e sulla gravità complessiva degli episodi, non solo su singoli atti isolati.
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