Cassazione Civile, Sentenza n. 11591/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Opposizione avverso avvisi di addebito per omesso pagamento di contributi e sanzioni relativi al maggior reddito d'impresa della società nell'anno 2007; i ricorrenti hanno chiamato in causa la comunicazione di sospensione della riscossione adottata dall'INPS come fatto idoneo a far decorrere il termine per proporre opposizione dalla data della revoca/sospensione e non dalla data di notifica degli avvisi di addebito
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la sospensione amministrativa della riscossione non incide sulla decorrenza del termine perentorio di opposizione: la decadenza è di ordine pubblico e non è soggetta a sospensioni o interruzioni salvo diversa disposizione di legge. La sospensione incide solo sulla riscossione/esecutività del ruolo e non sulla possibilità di proporre opposizione, pertanto le opposizioni proposte oltre il termine perentorio decorrente dalla notifica degli avvisi sono inammissibili. Sono state inoltre respinte le censure relative a un presunto "errore scusabile" indotto dal comportamento dell'INPS. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Norme richiamate
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla decorrenza del termine per l'opposizione; la Corte ha comunque confermato che la sospensione amministrativa non modifica la decorrenza del termine perentorio stabilito dalla legge per proporre opposizione
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto inapplicabile l'argomento secondo cui la sospensione amministrativa avrebbe interrotto/condizionato i termini di decadenza
Invocato per chiedere concessione di termine per errore scusabile; la Corte ha escluso che il comportamento dell'INPS integrasse un errore scusabile idoneo a prorogare il termine perentorio dell'opposizione
Cost., art. 111, comma 2
Richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione dei principi di ragionevole durata o di tutela giurisdizionale nella fattispecie
legge 112/2000, art. 10
Richiamata in relazione ai principi di correttezza, lealtà e buona fede; la Corte ha riconosciuto che il comportamento dell'INPS poteva aver indotto un'erronea convinzione ma ciò non è sufficiente a incidere sul termine perentorio
d.P.R. 115/2002, art. 13 (come modificato dalla l. 228/2012)
Applicato in ordine al contributo unificato: la Corte ha disposto l'aggravio del contributo unificato dovuto dai ricorrenti in ragione del rigetto del ricorso
Giurisprudenza: Cass. nn. 28885/2017 e 11596/2016
La Corte ha confermato e seguito questi precedenti, affermando che il potere di sospensione amministrativa non incide sulla facoltà di impugnazione e che la decadenza non è suscettibile di sospensione/interruzione per atti amministrativi
Massime di principio
- I termini di decadenza/perentorii previsti per proporre impugnazioni avverso avvisi di addebito sono di ordine pubblico e, salvo espressa disposizione di legge, non si sospendono né si interrompono in conseguenza di provvedimenti amministrativi di sospensione della riscossione
- La sospensione amministrativa della riscossione incide solo sugli effetti esecutivi/di riscossione (es. blocco dell'esecuzione del ruolo) e non sulla decorrenza del termine per proporre opposizione o impugnazione
- Il comportamento amministrativo che possa aver indotto l'interessato a ritenere sospeso il termine non basta di per sé ad integrare un "errore scusabile" ai sensi dell'art. 153 c.p.c.; occorre una valida giustificazione giuridica e la valutazione del giudice
- In presenza di notifiche di avviso di addebito è prudente proporre l'opposizione entro il termine perentorio decorrente dalla notifica, anche se successivamente si riceve una comunicazione di sospensione; in caso di incertezza, tempestivamente esperire rimedi cautelari o chiedere al giudice la valutazione dell'errore scusabile
- Per difendersi efficacemente, documentare tempestivamente ogni comunicazione amministrativa e richiamare i precedenti giurisprudenziali pertinenti quando si contesta la decorrenza dei termini
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