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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04068/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi principali e, conseguentemente, anche i motivi aggiunti depositati tardivamente e comunque travolti dall'inammissibilità dei ricorsi originari. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che confermava la condanna per rissa, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per rissa. Il primo motivo lamentava violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità, ma la censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, in contrasto con quella compiuta dai giudici di merito. Il secondo motivo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma senza che tale questione fosse stata devoluta in appello e in modo generico quanto ai presupposti applicativi. Il terzo motivo denunciava vizio di motivazione sul diniego della circostanza attenuante ex art. 62, n. 2, c.p., sostenendo che vi sarebbe stata una reazione giustificata; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la ricorrenza di una legittima difesa in un contesto di reciproche provocazioni e di clima teso, ritenendo la reazione non giustificata nei termini eccezionali richiesti dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello, salvo le eccezioni previste dalla legge; il motivo che chiede una rivalutazione del fatto è inammissibile.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere fondato su una semplice diversa lettura delle prove; occorre evidenziare un effettivo vizio rilevante della sentenza impugnata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta in cassazione se non è stata ritualmente proposta in appello e, comunque, richiede specifica allegazione dei suoi presupposti.

  • art. 62, n. 2), c.p.

    La censura sull'attenuante deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza di merito; nel caso della rissa, la legittima difesa è in via ordinaria incompatibile, salvo il caso eccezionale di offesa assolutamente imprevedibile e sproporzionata.

  • art. 611 c.p.p.

    I motivi aggiunti depositati oltre il termine di quindici giorni liberi sono tardivi.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del compendio probatorio e la richiesta di una nuova ricostruzione del fatto, perché tale attività appartiene esclusivamente al giudice di merito.
  • Una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza individuare un effettivo errore giuridico o logico della decisione impugnata.
  • Le questioni non dedotte specificamente in appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
  • La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto richiede specifica deduzione dei presupposti di legge e non può essere formulata in modo generico in sede di legittimità se non è stata oggetto di devoluzione al giudice di appello.
  • Nel reato di rissa la legittima difesa è normalmente incompatibile con la condotta dei corrissanti, poiché essi accettano volontariamente la situazione di pericolo; solo un'aggressione assolutamente imprevedibile e sproporzionata può, eccezionalmente, consentire il riconoscimento della scriminante o di effetti attenuanti collegati.
  • Un motivo di ricorso è aspecifico quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
  • I motivi aggiunti al ricorso per cassazione devono essere tempestivi; in difetto, e comunque ove il ricorso principale sia inammissibile, essi non possono superare tale esito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàMinacce
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

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