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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42335/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione formato dall'imputato contro la conferma in appello della condanna per lesioni gravi. Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) vizio di motivazione sull'individuazione dell'autore (assenza di riconoscimento personale/fotografico e conoscenza occasionale della vittima); 2) vizi di motivazione su luogo e tempo del fatto (contraddizioni sulla sequenza e sul luogo dell'aggressione); 3) vizio di motivazione sulla attendibilità della persona offesa (saggio della direzione dell'astio); 4) censura per diniego della sospensione condizionale della pena per i precedenti penali; 5) violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: molte doglianze non erano state dedotte in appello e sono quindi precluse per effetto del principio devolutivo; le censure già decise dalla Corte d'appello risultano manifestamente infondate; la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la valutazione dei precedenti sono questioni di merito corrette dal giudice del merito e non sindacabili in cassazione se non per illogicità o manifesta contraddittorietà, non riscontrate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte questioni di fatto o di prova che non siano state previamente sollevate in appello: il principio devolutivo preclude nuove doglianze sulla individuazione dell'agente o su circostanze fattuali non dedotte in appello.
  • La Corte di Cassazione sindaca in via principale la legittimità e la motivazione giuridica delle decisioni, non risolve questioni di merito come valutazioni di credibilità della vittima o dei testimoni, salvo casi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Le censure riguardanti luogo e tempo del fatto devono dimostrare un errore logico-giuridico del giudice di merito: la mera reiterazione di contestazioni già esaminate e rigettate non è sufficiente per ottenere l'accoglimento in cassazione.
  • La valutazione della sospensione condizionale della pena e della prognosi di recidiva è un apprezzamento di merito fondato sui precedenti dell'imputato; la cassazione interviene solo se tale valutazione risulta manifestamente illogica o priva di adeguata motivazione.
  • Se in cassazione il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze procedurali o per manifesta infondatezza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende, salvo prova di mancanza di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

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