Cassazione Penale, Ordinanza n. 30953/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per evasione e del relativo trattamento già definito nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. La difesa ha dedotto censure sulla valutazione degli elementi probatori relativi alla condotta materiale contestata, sulla recidiva, sul dolo e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che le doglianze erano in larga parte riproduttive di quelle già esaminate e respinte in appello, oppure introducevano profili non devoluti nei gradi di merito; quanto al 131-bis, il ricorso non indicava in modo funzionale elementi fattuali specifici idonei a sorreggere il giudizio di particolare tenuità dell'offesa.
Norme richiamate
La richiesta di particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da specifici elementi in fatto, ricavabili dal tenore oggettivo della condotta o dall'intensità del dolo; in assenza di tale allegazione puntuale, la censura è inammissibile in sede di legittimità.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già valutate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica, puntuale e giuridicamente corretta.
- Il motivo di ricorso che introduca questioni nuove rispetto all'appello, o che miri a una diversa lettura degli elementi probatori senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata, è inammissibile.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto richiede l'indicazione concreta degli elementi fattuali rilevanti, correlati alla gravità oggettiva della condotta e all'intensità del dolo; formule assertive o generiche non bastano.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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