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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33425/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati fiscalmente rilevanti giudicati con due sentenze irrevocabili: sentenza del GIP del Tribunale di Alessandria del 05/05/2011 relativa agli anni d'imposta 2007-2008 (artt. 8, 10 D.lgs. n. 74/2000) e sentenza della Corte d'appello di Torino del 05/11/2019 relativa all'anno d'imposta 2010 (art. 10 D.lgs. n. 74/2000). Il Tribunale dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo implicitamente esclusa la continuazione in sede di cognizione e sostenendo una presunta incompatibilità fra recidiva e continuazione nonché la mancanza del presupposto che l'imputato abbia ceduto "una sola volta" agli impulsi criminosi; il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 671 c.p.p., 81 c.p.) e vizio di motivazione, chiedendo che fosse riconosciuta la continuazione in funzione della identità di norma violata, del modus operandi, del fine evasivo e della continuità delle attività aziendali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che: (i) dalla seconda sentenza di merito non emergeva una esclusione motivata e decisoria della continuazione tale da precludere l'esame in sede esecutiva; (ii) non sussiste incompatibilità tra recidiva e continuazione, potendo convivere e, se presenti i presupposti, essere applicate entrambe; (iii) la motivazione del Giudice dell'esecuzione non ha affrontato correttamente il merito. Ha quindi rinviato la questione al Giudice dell'esecuzione competente perché riesamini l'istanza liberamente ma evitando gli errori giuridici indicati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    L'art. 671 c.p.p. consente la richiesta al giudice dell'esecuzione del riconoscimento della continuazione tra fatti già giudicati separatamente, salvo che la continuazione sia stata espressamente esclusa dal giudice della cognizione mediante valutazione negativa impugnabile; l'assenza di esame nel merito in sede di cognizione non preclude l'esame in esecuzione.

  • art. 81 cod. pen.

    L'art. 81 (comma secondo) prevede il trattamento di favore in caso di continuazione; la Corte ha chiarito che la previsione non è preclusa dalla esistenza della recidiva e può essere applicata ove ricorrano i presupposti della continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma richiamata in sede di merito per la valutazione della gravità del reato ai fini della quantificazione della pena; nella vicenda la citazione evidenzia che i giudici di merito utilizzarono la sentenza precedente per calibrarne gli effetti sanzionatori, senza però escludere la continuazione.

  • Corte Cost. n. 183 del 2013

    Richiamata per indicare il giudice dell'esecuzione competente al riesame dopo annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • La continuazione può essere chiesta anche in sede esecutiva quando il giudice della cognizione non abbia deciso espressamente, con motivazione negativa e impugnabile, circa l'esistenza del vincolo: il mancato esame nel merito in primo grado non equivale a preclusione
  • Recidiva e continuazione non sono incompatibili: sono istituti autonomi e, se sussistono i presupposti, possono convivere con l'applicazione degli aumenti di pena previsti per entrambi
  • Per valutare la continuazione vanno considerati indici quali identità di norma violata, identità del modus operandi, scopo comune (es. evasione fiscale), continuità dell'attività o ruolo dell'agente, tempistica e sistematicità; non è necessario che tutti gli indici siano presenti, bastano elementi pregnanti
  • Il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare l'istanza, deve motivare pienamente le ragioni del diniego o dell'accoglimento evitando valutazioni apparenti o apodittiche; l'eventuale esclusione della continuazione deve emergere da una valutazione negativa chiara e specifica
  • La mera citazione di una sentenza precedente nella motivazione di una successiva pronuncia (es. per revoca di benefici o per quantificazione della pena) non equivale ad una statuizione negativa sulla continuazione e non fa venir meno la possibilità di richiederne il riconoscimento in executivis

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