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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00239/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli (25/06/2025) che, pur escludendo il ruolo di organizzatore originariamente riconosciuto in primo grado, ha confermato la sua partecipazione al clan dei Casalesi per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. I motivi principali: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 110 e 416-bis c.p., per mancata indicazione della mansione svolta, del contributo fornito e della stabilità del vincolo associativo; 2) carenza di prova, con critica alla centralità attribuita alle intercettazioni (in particolare alla conversazione del 10/02/2021) e alla chiamata del collaboratore D'Angelo ritenuta evanescente e generica; 3) omessa e apparente motivazione ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e 3, con richiesta di maggiore confronto della Corte con le censure sulla attendibilità del collaboratore e con la trascrizione peritale; 4) errata applicazione degli artt. 56-629 c.p. e della giurisprudenza Modaffari in tema di tipicità della partecipazione mafiosa; 5) vizio nella valutazione e negazione delle attenuanti generiche (art. 133 c.p.). Si censura inoltre la valutazione del contesto investigativo e l'interpretazione delle intercettazioni che, secondo la difesa, mostrerebbero elementi di estraneità del ricorrente (attività lecita di allevamento) e la scelta di procedere "sotto traccia".

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto non fondate le censure sulla insufficienza della piattaforma probatoria, confermando che la sentenza di appello, pur escludendo il ruolo di vertice, ha fondato la pronuncia sulla valenza probatoria delle intercettazioni (soprattutto quella del 10/02/2021) e su elementi confermativi emersi anche dalle indagini e dalle altre captazioni. La chiamata del collaboratore D'Angelo è stata ritenuta funzione confermativa e non "evanescente"; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della continuità e della stabilità del contributo del ricorrente al sodalizio e ha applicato coerentemente i principi di diritto (compresa la giurisprudenza Modaffari) sulla tipicità della partecipazione mafiosa. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato e non contraddittorio. La sostituzione successiva della misura cautelare (custodia in carcere -> arresti domiciliari) è stata considerata sopravvenuta e non rilevante ai fini del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di associazione di tipo mafioso; la partecipazione è stata ricostruita come stabile e idonea a fornire apporto al sodalizio (anche in relazione all'imposizione del pizzo).

  • art. 110 c.p.

    Richiamato in relazione alla partecipazione e al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato congruamente il contributo del ricorrente alla struttura associativa.

  • art. 192 c.p.p., commi 2 e 3

    La Corte ha ritenuto che le intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e che, sebbene vada valutata l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, non sempre è richiesto il livello di corroborazione invocato dalla difesa; il confronto invocato dalla difesa è stato ritenuto adeguatamente svolto in sede di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato rispetto al tema delle attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti richiede la mancanza di elementi positivi e che l'entità e le modalità del reato possono giustificare il rigetto.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato nella valutazione delle attenuanti generiche: il giudice può basare la decisione su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti; l'assenza di indici positivi ha giustificato il diniego.

  • Giurisprudenza S.U. n. 36598/2021 (Modaffari)

    La Corte ha ritenuto che la giurisprudenza Modaffari non impedisce di ritenere la partecipazione quando il complesso probatorio dimostri uno stabile inserimento e una messa a disposizione per i fini del sodalizio; la sentenza di merito è stata considerata conforme a tale orientamento.

Massime di principio

  • Le intercettazioni autorizzate possono avere piena valenza probatoria e non sempre richiedono la stessa forma di corroborazione richiesta per altre dichiarazioni: la loro interpretazione è valutazione di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se non per manifesta illogicità.
  • La chiamata di un collaboratore di giustizia può svolgere funzione confermativa del quadro emergente dalle intercettazioni anche se non è l'unico elemento probatorio; la sua "evanescenza" va dimostrata concretamente e non può essere postulata in astratto.
  • La pronuncia di appello che modifica il ruolo attribuito all'imputato (es. esclude il vertice) non annulla automaticamente la valutazione complessiva delle prove: sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente se seguono criteri valutativi coerenti.
  • L'assenza di provvedimenti cautelari o di condanne in altri procedimenti non è di per sé decisiva a favore dell'estraneità: il giudice può valorizzare modalità operative "sotto traccia" e cautele come indicatori di partecipazione organizzata.
  • Le attenuanti generiche non costituiscono un automatismo favorevole; richiedono elementi positivi che dimostrino un mutamento o qualità della personalità idonee ad attenuare la responsabilità.
  • In materia di intercettazioni e valutazione delle conversazioni è centrale il contesto: singole frasi devono essere inserite nel quadro probatorio complessivo e la lettura alternativa proposta dalla difesa non obbliga la Corte di legittimità a preferirla se la motivazione di merito è logica e congrua.

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