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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45189/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato ex tunc la misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari (art. 94 d.P.R. 9/10/1990, n. 309) concesso il 22/04/2020, in relazione a pena per reati di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico, con aggravante per agevolazione mafiosa (cosca "Santapaola-Ercolano"). Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che Scavone non avesse osservato le prescrizioni: mancato mantenimento dei contatti con l'UEPE, ricaduta nel consumo di sostanze nel ottobre 2020 e interruzione dei rapporti con il Ser.T dal 4/11/2020, ripetute violazioni del divieto di accompagnarsi a pregiudicati nonostante ammonizione. In ricorso gli avvocati hanno denunciato violazione ed errata applicazione della legge penale (art. 94 T.U. stupefacenti) e vizio di motivazione, sostenendo che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa, che la mancanza di contatti con l'UEPE era giustificata dal lockdown covid-19 e che le violazioni erano episodiche; inoltre è stato poi fatto presente che il ricorrente è divenuto collaboratore di giustizia durante il procedimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la censura non denunci singoli vizi di diritto ma chieda la rivalutazione dei fatti già valutati dal Tribunale di sorveglianza. È stato affermato che il giudice di merito ha correttamente applicato l'art. 94 (comma 6) T.U. stupefacenti e la giurisprudenza consolidata, motivando in modo congruo la revoca ex tunc della misura per l'incompatibilità del comportamento del condannato con la prosecuzione della prova (mancati contatti, ricaduta, interruzione rapporti con Ser.T, violazione del divieto di frequentare pregiudicati). La Corte ha confermato che anche una singola condotta grave può giustificare la revoca e che il Tribunale può disporre la revoca con efficacia retroattiva quando emerge l'inesistenza ab origine dell'adesione al percorso rieducativo. Inoltre è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 94

    La misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari può essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, risulti incompatibile con la prosecuzione della prova; richiede verifica costante dell'effettività del percorso di risocializzazione e della prognosi favorevole originaria.

  • Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 7

    Rilevata l'aggravante per avere commesso i reati per agevolare un'associazione di tipo mafioso (cosca "Santapaola-Ercolano"), elemento che incide sulla gravità complessiva della posizione e sulla valutazione della condotta del condannato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Disposizione che consente la condanna alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale articolo per liquidare €3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997 (Cordelli)

    Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997

    Affermato che la misura alternativa presuppone una prognosi favorevole circa la prevenzione di ulteriori reati e il successo del percorso di risocializzazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013 (Adelizzi)

    Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013

    Rilevato che non è necessario attendere il giudicato per valutare la sopravvenuta carenza dei presupposti della misura; la valutazione è in fatto e autonoma.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014 (Attianese)

    Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014

    Il giudice deve motivare la decorrenza della revoca considerando gravità del fatto, condotta complessiva del periodo di prova e incidenza negativa sul processo rieducativo; il Tribunale ha discrezionalità ampia se adeguatamente motivata.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001 (Modaffari)

    Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001

    Conferma che può essere disposta la revoca con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato dimostra l'inesistenza ab initio dell'adesione al percorso rieducativo.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 343 del 1987

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza un ampio potere discrezionale nella determinazione della residua pena detentiva, purché adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • La revoca della misura alternativa (affidamento in prova) è legittima se il comportamento del beneficiario risulta incompatibile con la prosecuzione del percorso di risocializzazione: mancati contatti con i servizi, ricadute nell'uso di sostanze e ripetute violazioni delle prescrizioni sono elementi decisivi.
  • Anche una singola condotta grave può giustificare la revoca ed eventualmente con efficacia ex tunc, quando dalla condotta emerga l'inesistenza ab origine della prognosi favorevole.
  • La valutazione sulla prosecuzione del beneficio è essenzialmente di fatto e rientra nella discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, purché adeguatamente motivata; i motivi di fatto non sono sindacabili in cassazione se non per vizi di diritto o di motivazione.
  • Circostanze attenuanti come il lockdown o l'esistenza di lavoro non garantiscono di per sé la prosecuzione della misura se risultano mancati contatti con i servizi e comportamenti contrari alle prescrizioni.
  • La qualità di "collaboratore di giustizia" acquisita dopo la revoca non annulla automaticamente le ragioni che hanno giustificato la revoca; rilevanza e incidenza vanno valutate caso per caso e, se poste successivamente, non eliminano la fondatezza della revoca precedente.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario contestare specifici vizi di diritto o carenze motivazionali; una generale richiesta di rivalutazione dei fatti senza indicare errori giuridici conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non sussistano elementi che giustifichino la buona fede nella proposizione del ricorso.

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