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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1514 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva accertato, con avviso notificato il 2 dicembre 2008, redditi non dichiarati per il 2003 sulla base di incrementi patrimoniali, tra cui acquisti immobiliari, abitazione principale e tre autovetture, chiedendo imposte, interessi e sanzioni. D.F. aveva impugnato l’atto il 13 maggio 2010, oltre il termine di 60 giorni, sostenendo che la notifica fosse nulla e dichiarando di essere cittadino austriaco, lavorare in Germania e avere in Italia soltanto la residenza. La CTP di Milano aveva accolto in larga parte il ricorso, salvo quanto dovuto sui redditi immobiliari; la CTR Lombardia aveva confermato. In Cassazione l’Agenzia ha contestato che la CTR avesse fatto decorrere il termine dalla conoscenza effettiva anziché dal perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. e ha sostenuto che la prova documentale della notifica potesse essere prodotta in appello. D.F. ha contestato tale produzione e ha proposto ulteriori motivi incidentali su profili sostanziali e procedurali dell’accertamento.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi due motivi dell’Agenzia: la notifica con il rito degli irreperibili ex art. 140 c.p.c. è utilizzabile nei presupposti di legge e la relativa prova documentale può essere prodotta per la prima volta in appello nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, senza dover dimostrare l’impossibilità non imputabile di produrla prima. Ha rigettato il primo motivo incidentale del contribuente e dichiarato assorbiti gli altri motivi di entrambe le parti, poiché il ricorso originario era ormai tardivo e le ulteriori questioni sull’accertamento non dovevano essere esaminate. Ha cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, dichiarando inammissibile per tardività il ricorso introduttivo del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; D.F. condannato alle spese di Cassazione, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    La speciale forma di notificazione, prevista dall'art. 140 cod. proc. civ., è consentita quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., e cioè quando sia impossibile eseguire la consegna dell'atto a mani proprie del destinatario nei luoghi nei quali la legge presume che egli possa essere reperito, e quando nei suddetti luoghi manchino o non si rinvengano le persone che la norma processuale considera idonee a garantire la trasmissione dell'atto;

    La notifica ex art. 140 c.p.c. è ammessa quando non sia possibile consegnare l’atto personalmente o tramite le persone abilitate nei luoghi in cui il destinatario è legalmente presumibile reperibile. Se ritualmente perfezionata, il termine per impugnare decorre dal perfezionamento della notifica, non dalla successiva conoscenza effettiva dell’atto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 richiama, in via generale, le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. codice di rito civile, per cui anche nel procedimento di accertamento dell'imposta la speciale forma di notificazione, prevista dall'art. 140 cod. proc. civ., è consentita quando non sia possibile la notificazione ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c.

    La disciplina delle notificazioni civilistiche, compreso il rito dell’art. 140 c.p.c., si applica anche agli atti di accertamento tributario, quando ricorrono i presupposti per la notificazione speciale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2

    Tale disposizione, analoga a quella contemplata dall'art. 345 c.p.c., introduce, al comma secondo, la possibilità per le parti di produrre nuovi documenti, onde secondo interpretazione costante e ormai consolidata di questa corte la facoltà di produrre nuovi documenti in appello è consentita indipendentemente dalla impossibilità dell'interessato di produrli in primo grado per una causa a lui non imputabile: quest'ultimo requisito è, infatti, previsto dall'art. 345 c.p.c., ma non dall'art. 58.

    Nel processo tributario d’appello le parti possono produrre nuovi documenti senza dover provare che non avrebbero potuto depositarli in primo grado per causa non imputabile. La regola ha consentito all’Agenzia di depositare in appello la prova della notifica.

Massime di principio

  • La notifica tributaria eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. è valida se ricorrono i presupposti legali per ricorrere a tale procedura; il termine d’impugnazione decorre dal perfezionamento della notifica, non da quando il destinatario dichiara di averne avuto conoscenza effettiva.
  • Nel giudizio tributario d’appello è possibile produrre nuovi documenti anche se avrebbero potuto essere prodotti in primo grado: l’art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992 non richiede la prova di un impedimento non imputabile.
  • Se la notifica è rituale e il ricorso introduttivo è proposto oltre il termine previsto, il ricorso è inammissibile; le contestazioni di merito dell’accertamento possono quindi restare assorbite.

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