Sentenza del 20/01/2017 n. 1497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Contestava in particolare il mancato riconoscimento dell’idoneità di atti notori e dichiarazioni rese da fratello e cugino a giustificare i movimenti bancari emersi durante la verifica fiscale, da cui erano scaturiti accertamenti Irpef e IVA per gli anni 1996-1999. Sosteneva che le dichiarazioni di terzi fossero utilizzabili nel processo tributario e richiamava le disposizioni sui poteri istruttori dell’Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva motivato in modo logico e adeguato, giudicando non credibile il contenuto degli atti notori per la pluralità degli importi a debito e a credito e per l’assenza di ricevute, assegni o dichiarazioni con data certa. La censura del contribuente, pur formulata come vizio di motivazione, mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito della prova; non risultava dimostrata una contraddizione, insufficienza o omissione tale da rendere logicamente insostenibile la motivazione. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia delle Entrate € 2.200, oltre accessori, e a versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il riferimento al "fatto controverso e decisivo per il giudizio" implica che la motivazione sulla ricostruzione della quaestio facti, evidenziata come contraddittoria, insufficiente od omessa, sia stata oggetto di una valutazione tale da parte del giudice del merito da essere affetta da contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, non già nel senso dell'evidenza della mera possibilità della contraddizione o della mera possibilità dell'insufficiente considerazione o della mera possibilità di rilievo del fatto omesso, in modo tale da rendere soltanto possibile in via alternativa una motivazione diversa da quella resa dal giudice di merito sul fatto controverso, bensì nel senso che la contraddizione, l'insufficienza o l'omissione debba determinare la logica insostenibilità della motivazione resa da quel giudice.
Il vizio di motivazione ricorre quando l’omissione, l’insufficienza o la contraddizione sulla ricostruzione del fatto decisivo rende logicamente insostenibile la motivazione. Non basta prospettare una ricostruzione alternativa o una mera possibilità di valutare diversamente le prove.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono i presupposti di legge, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione, una censura di vizio motivazionale non consente di ottenere una nuova valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni o degli altri elementi di prova: occorre indicare un difetto motivazionale concreto e decisivo.
- Le dichiarazioni di terzi possono essere considerate nel processo tributario, ma la loro utilizzabilità non equivale a credibilità o sufficienza probatoria. Il giudice può valutarne il contenuto e ritenerlo inattendibile sulla base delle circostanze del caso.
- Per giustificare movimenti bancari contestati, dichiarazioni prive di riscontri documentali e di data certa possono essere ritenute insufficienti, soprattutto quando gli importi e le operazioni sono numerosi.
- La soccombenza in Cassazione può comportare la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità o rigetto e se ne ricorrono i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Testo integrale
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