Sentenza del 20/01/2017 n. 100 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
OTTEMPERANZA - ART. 70 D.LGS. 546/1992 - LIMITI - Compensazione credito/debito - Fattibilità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza della CTR Lombardia n. 83/4/2007, passata in giudicato, che aveva confermato il diritto al rimborso del credito IRPEG relativo ai periodi d’imposta 1995-2002, ceduto per € 13.996, oltre interessi, e riconosciuto le spese di lite. Dopo la messa in mora notificata il 14 marzo 2014, I. S.p.A. ha chiesto il pagamento della quota capitale residua, indicata negli atti in € 6.912, e di € 500 per le spese del primo grado. L’Agenzia ha eccepito di avere già rimborsato parte del credito e pagato le spese dei due gradi; ha inoltre giustificato la trattenuta di € 6.912 con la compensazione rispetto a debiti fiscali anteriori al fallimento della cedente. La ricorrente ha contestato la compensazione e chiesto l’esecuzione del giudicato; l’Ufficio ha domandato la cessazione della materia del contendere e il ristoro delle spese.
La decisione
La CTR Lombardia, in sede di ottemperanza, ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha respinto l’eccezione di compensazione perché l’Agenzia, pur allegando crediti tributari pregressi, non ha prodotto documentazione o certificazione idonea a dimostrarne certezza, esigibilità e liquidità: l’accertamento di un controcredito non provato esulerebbe dai poteri cognitivi del giudice dell’ottemperanza. Ha ordinato il pagamento immediato di € 6.912 a titolo di rimborso IRPEG, con interessi legali dall’11 aprile 2006 fino all’effettiva disponibilità. Per i € 500 di spese del primo grado, oltre interessi dall’8 febbraio 2007, ha subordinato il pagamento alla verifica del commissario ad acta che la ricorrente non abbia ricevuto il pagamento di € 629,20 disposto il 14 marzo 2012; la mera disposizione contabile non prova l’effettiva disponibilità delle somme. Ha condannato l’Agenzia a pagare € 750, onnicomprensivi, per le spese del procedimento di ottemperanza e a rimborsare il contributo unificato tributario effettivamente sostenuto, al netto di eventuali interessi e sanzioni. Ha nominato un commissario ad acta per attuare il giudicato e verificare il pagamento delle spese del primo grado; la liquidazione del compenso e delle ulteriori spese del commissario è stata rinviata alla chiusura del procedimento.
Norme richiamate
Art. 70, comma 7, del D.Lgs. 546/1992
In considerazione di questi limiti, quindi, il giudice dell'ottemperanza non potrebbe in nessun caso procedere all'accertamento della compensazione. Per altro verso una lettura meno formalistica della norma da ultimo citata può invece consentire l'operatività della compensazione in sede di giudizio di ottemperanza, quantomeno nelle forme della compensazione legale.
Il giudice dell’ottemperanza può adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato e, in una lettura non formalistica, ammettere la compensazione legale. Non può però svolgere nuovi accertamenti cognitivi estranei al giudicato: la compensazione è ammissibile soltanto se il controcredito è già certo, liquido ed esigibile, o determinabile con un calcolo semplice e immediato.
Art. 28-ter del D.P.R. 602/1973
La disposizione è menzionata nel resoconto della difesa dell’Ufficio, che riferisce di avere invitato la cessionaria a definire i carichi pendenti o ad autorizzare la compensazione. La decisione, tuttavia, non ne sviluppa un’interpretazione autonoma né la assume come fondamento della statuizione.
Artt. 49 e 50, comma 1, del D.P.R. 115/2002
La sentenza li richiama per rinviare alla fase di chiusura del procedimento la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta e delle eventuali ulteriori spese sostenute per l’incarico.
Art. 2 dell’allegato al D.M. Giustizia e Finanze 30 maggio 2002
La disposizione è richiamata per individuare la tabella applicabile alla futura liquidazione del compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- In sede di ottemperanza tributaria la compensazione può essere considerata, ma non basta che l’Amministrazione affermi di avere un credito verso il contribuente: il controcredito deve risultare già certo, liquido ed esigibile, oppure essere determinabile con un calcolo semplice e immediato.
- Il giudice dell’ottemperanza dà attuazione al giudicato e può chiarirne portata e modalità esecutive, ma non può sostituirsi al giudice della cognizione per accertare ex novo un debito controverso o non documentato.
- La produzione di un ordine o di una disposizione contabile di pagamento non dimostra necessariamente che il creditore abbia ricevuto e possa effettivamente disporre della somma; quando l’effettivo pagamento è dubbio, può essere necessaria una verifica del commissario ad acta.
- Se l’Amministrazione non dimostra i presupposti della compensazione, il giudicato di rimborso va eseguito per la somma riconosciuta, con gli interessi dovuti sino all’effettiva disponibilità del denaro.
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