Sentenza del 20/01/2017 n. 1504 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2003 per il periodo d’imposta 2002, con cui era stata liquidata l’IRAP dichiarata ma non versata. L’Agenzia ha impugnato con un unico motivo la sentenza della Commissione tributaria regionale, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 49, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986: secondo l’Ufficio, la CTR aveva escluso l’autonoma organizzazione nonostante il contribuente avesse corrisposto ad altri medici compensi per 25.525 euro e dedotto spese per 90.308 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo che la CTR non avesse esaminato i dati sulle spese sostenute e sui compensi corrisposti a terzi, rilevanti per valutare l’esistenza dell’autonoma organizzazione e, quindi, del presupposto IRAP. Ha cassato la sentenza d’appello del 7 maggio 2010, che aveva accolto l’appello del contribuente dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Napoli (sentenza n. 266/2008), e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese. La Corte non ha deciso definitivamente se l’IRAP fosse dovuta: tale valutazione spetta al giudice del rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c)
Questa Corte ha affermato il principio secondo cui sussiste il presupposto impositivo dell'Irap, previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 comma 1 primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), allorchè i soggetti esercenti una libera attività professionale impieghino beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, oppure si avvalgano in modo non occasionale di lavoro altrui, circostanze anche disgiuntamente indicative della presenza di una "autonoma organizzazione".
Per il professionista, il presupposto dell’IRAP ricorre quando l’attività è autonomamente organizzata: l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o il ricorso non occasionale al lavoro altrui sono indici che possono rilevare anche separatamente. La valutazione deve considerare concretamente le caratteristiche e le risorse impiegate nell’attività.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1
La disposizione è richiamata nel motivo di ricorso dell’Agenzia, ma la sentenza non ne offre un’autonoma interpretazione né la applica distintamente: la decisione fonda il rinvio sulla valutazione dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre verificare in concreto se l’attività si avvalga di un’organizzazione autonoma; l’uso non occasionale di lavoro altrui e l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile sono indici rilevanti anche disgiuntamente.
- Le spese sostenute e i compensi corrisposti a terzi, in particolare ad altri professionisti coinvolti nell’attività, devono essere considerati nella valutazione dell’autonoma organizzazione. La loro entità costituisce un elemento istruttorio significativo, ma non comporta da sola, in questa decisione, un accertamento definitivo dell’obbligo IRAP.
- Il giudice di merito non può omettere l’esame di dati fattuali pertinenti alla sussistenza del presupposto impositivo: se li trascura, la decisione può essere cassata e la valutazione demandata al giudice di rinvio.
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