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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1507 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 per il saldo IRAP 2001. C.A. sosteneva che, pur avendo indicato l'imposta nella dichiarazione, non era soggetto passivo IRAP perché privo di autonoma organizzazione; lamentava che la CTR avesse ritenuto preclusa tale contestazione e non avesse esaminato le prove sui costi dichiarati. In particolare, indicava Lire 774.000 come quota di ammortamento dell'autovettura, Lire 3.000.000 come fattura per una consulenza relativa all'anno precedente e le altre voci come spese ordinarie. La CTR aveva ritenuto che l'importo dichiarato dovesse essere pagato e che l'eventuale insussistenza dei presupposti IRAP potesse essere fatta valere solo con una successiva istanza di rimborso. In cassazione il contribuente aveva inoltre chiesto la cessazione della materia del contendere, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata dei ruoli prevista dal D.L. n. 193/2016.

La decisione

La Corte ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere: la mera dichiarazione di voler aderire alla definizione agevolata e di non avere più interesse al ricorso non equivale a una rituale rinuncia; la decisione non impedisce comunque al contribuente di aderire successivamente alla rottamazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il Ministero, non parte nei precedenti gradi. Ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate: la cartella ex art. 36-bis, quando è il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene esercitata, è impugnabile anche nel merito; la dichiarazione fiscale non costituisce titolo irrevocabile dell'obbligazione e può essere emendata, sicché l'indicazione dell'IRAP in dichiarazione non preclude di contestare l'assenza del presupposto impositivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato alla stessa CTR, in diversa fase, perché esamini nel merito l'esistenza dell'autonoma organizzazione e regoli le spese del giudizio di legittimità. Non è stata ancora decisa la spettanza dell'esenzione IRAP.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    Come questa Corte ha chiarito con ferma giurisprudenza, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva.

    Quando la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è il primo e unico atto con cui l'Amministrazione esercita la pretesa tributaria, essa ha natura impositiva e il contribuente può impugnarla anche per contestare nel merito i presupposti dell'imposta.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Come questa Corte ha chiarito con ferma giurisprudenza, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, l'atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua impugnabilità, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva.

    L'art. 19 consente di impugnare la cartella quale atto impositivo iniziale anche per ragioni di merito, quando non vi siano stati precedenti atti autonomamente impugnabili che abbiano già definito la pretesa.

Massime di principio

  • Una cartella da controllo automatizzato non è necessariamente un mero atto di riscossione: se costituisce il primo e unico atto di imposizione, il contribuente può contestare in giudizio anche l'esistenza del presupposto tributario.
  • L'indicazione di un'imposta nella dichiarazione non rende di per sé irrevocabile il debito: la dichiarazione è una dichiarazione di scienza e può essere emendata, anche nel processo, quando l'errore comporti un onere fiscale non dovuto.
  • Per l'IRAP del professionista, la possibilità di contestare la cartella non dimostra automaticamente l'assenza di autonoma organizzazione: il giudice di merito deve valutare concretamente i fatti e le prove, comprese natura e funzione dei costi dichiarati.
  • La dichiarazione di voler aderire a una definizione agevolata e la manifestazione di perdita d'interesse non sostituiscono una rinuncia rituale al ricorso e non determinano, da sole, la cessazione della materia del contendere.

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