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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1503 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2001 al 2004. La Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 18 del 2009, aveva accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Agenzia; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna aveva confermato la decisione. L’Agenzia ha impugnato la sentenza in Cassazione con tre motivi: mancata rilevazione dell’inammissibilità della domanda per il 2004, asserita inesistenza della motivazione e illogicità o contraddittorietà dell’accertamento sull’assenza di un’autonoma organizzazione nell’attività del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’Agenzia non aveva sollevato nei giudizi di merito l’eccezione relativa al 2004 e la verifica del contenuto dell’istanza di rimborso avrebbe richiesto un accertamento di fatto non consentito in Cassazione. Il secondo motivo è stato respinto: la motivazione esisteva e indicava l’assenza di dipendenti e collaboratori e l’impiego di beni strumentali di modesta entità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il travisamento dei fatti è deducibile, secondo la Corte, con istanza di revocazione e non come vizio di legittimità; inoltre, l’Agenzia non aveva allegato o trascritto gli atti necessari, in violazione del principio di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19, comma 1, lett. g), e 21, comma 2

    La contestazione sull’ammissibilità della domanda di rimborso per l’anno 2004, non proposta nei giudizi di merito e bisognosa di accertamenti sul contenuto dell’istanza, non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4

    La motivazione sussiste nei termini risultanti dal testo della sentenza impugnata, laddove afferma che "l'attività (del contribuente) veniva esercitata senza lavoratori dipendenti, senza collaboratori e con l'impiego di beni strumentali di modesta entità".

    La motivazione della decisione di merito è sufficiente a escluderne l’inesistenza quando espone gli elementi fattuali posti a fondamento della conclusione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4, e art. 118 disposizioni di attuazione

    Nel caso concreto la censura di motivazione inesistente è infondata: la sentenza impugnata esponeva le ragioni della decisione, indicando l’assenza di lavoratori e collaboratori e la modesta entità dei beni strumentali.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Le censure di nullità processuale e di vizio motivazionale devono rispettare i limiti del giudizio di legittimità; il travisamento dei fatti non è deducibile come ordinario vizio di legittimità, ma può essere fatto valere con istanza di revocazione.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il motivo è ulteriormente inammissibile per violazione del principio di autosufficienza in ragione della mancata allegazione o trascrizione degli atti richiamati, dai quali risulterebbe, ad avviso della ricorrente, il vizio denunciato.

    Chi ricorre in Cassazione deve allegare o trascrivere gli atti su cui fonda la censura, così da consentire alla Corte di verificarla senza ricostruire autonomamente il fascicolo.

Massime di principio

  • Un’eccezione che richiede di accertare fatti o documenti non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione, se non è stata proposta nei giudizi di merito.
  • La contestazione di motivazione inesistente non è fondata quando la sentenza indica, anche sinteticamente, i fatti e le ragioni che sorreggono la decisione; un eventuale dissenso sulla coerenza di tali ragioni è questione distinta.
  • Il presunto travisamento di un fatto non può essere trasformato in un ordinario motivo di ricorso per cassazione: secondo la decisione, va fatto valere tramite revocazione.
  • Nel ricorso per cassazione occorre indicare e trascrivere gli atti rilevanti a sostegno delle censure; la loro mancata allegazione o trascrizione può comportare l’inammissibilità del motivo.

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