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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11946/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un consorzio di bonifica, inquadrato nella 7ª fascia funzionale, ha chiesto il riconoscimento della qualifica superiore di "quadro" e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La domanda si fondava sul fatto che egli avesse svolto l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, attività per la quale sosteneva di avere maturato specifica esperienza. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo provato, sulla base della corrispondenza interna, che il lavoratore non fosse subordinato al capo del settore ma avesse competenza estesa all'intero consorzio in materia di sicurezza e ambiente e si rapportasse con i dirigenti e, talvolta, con il direttore generale. La corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo non dimostrato che il lavoratore svolgesse prevalentemente mansioni direttamente a contatto con la dirigenza. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del CCNL dei dipendenti del Consorzio di Bonifica e del Miglioramento Fondiario, in relazione all'art. 8 del d.lgs. 626/1994, sostenendo che la qualifica di quadro spettasse anche a chi rispondesse a un dipendente della 7ª fascia già qualificato come quadro, e non solo a chi rispondesse direttamente a un dirigente; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo, censurando un passaggio ritenuto dal ricorrente un obiter dictum. Il consorzio ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, a sua volta volto a contestare l'equiparazione tra funzione di quadro e autonoma qualifica rispetto alla 7ª fascia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondata l'interpretazione proposta dal lavoratore dell'art. 2 del CCNL, confermando che il riconoscimento della qualifica di quadro, a parità di 7ª fascia funzionale, presuppone il rapporto di collaborazione diretta con un dirigente e non è configurabile quando il dipendente risponda invece a un altro lavoratore della stessa fascia già qualificato come quadro. La Corte ha inoltre osservato che l'art. 74 del CCNL disciplina soltanto il diritto all'indennità spettante al quadro, senza incidere sui requisiti per l'attribuzione della qualifica. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di interesse, perché volto a colpire un obiter dictum, e comunque assorbito dal rigetto del primo motivo. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione della causa in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 2 del C.C.N.L. per i dipendenti del Consorzio di Bonifica e del Miglioramento Fondiario

    la qualifica di quadro per i dipendenti della 7ª fascia richiede la collaborazione diretta con un dirigente; non basta rispondere a un altro dipendente della stessa fascia già qualificato come quadro.

  • art. 8 del d.lgs. 626/1994

    richiamato come norma di contesto rispetto all'incarico di RSPP e alla pretesa di superiore inquadramento.

  • art. 74 del C.C.N.L.

    si limita a prevedere e quantificare l'indennità spettante al quadro, senza definire i requisiti soggettivi per l'attribuzione della qualifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la qualificazione superiore dipende dal contratto collettivo, l'interpretazione della clausola deve partire dal dato letterale e dal sistema complessivo del CCNL, senza attribuire a disposizioni che regolano solo il trattamento economico un contenuto definitorio dei requisiti professionali.
  • La spettanza di una qualifica superiore non può essere affermata in base al solo svolgimento di attività tecniche o specialistiche: occorre verificare se il lavoratore soddisfi tutti i requisiti contrattuali richiesti, incluso l'effettivo rapporto funzionale con la dirigenza quando previsto dal testo collettivo.
  • In sede di legittimità non è censurabile la mera rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito; è invece deducibile solo un errore di interpretazione della norma collettiva o un vizio motivazionale che investa una reale ratio decidendi.
  • La censura rivolta contro un obiter dictum è inammissibile o comunque priva di interesse se l'asserita mancanza di motivazione non incide sulla decisione effettivamente adottata.
  • Un ricorso incidentale proposto in via condizionata resta assorbito quando la condizione non si verifica, ossia quando il ricorso principale viene rigettato.

Come è indicizzato

MaterieInquadramentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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