Cassazione Penale, Sentenza n. 27/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia (10/6/2021) contestando, in sintesi: 1) il rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. per motivazione ritenuta insufficiente e illogica; 2) carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al dolo specifico dei reati (art. 2, d.lgs. n. 74/2000 e altri), sostenendo che le operazioni fossero finalizzate a finanziare società del gruppo (es. Pietrisco, Graficomm, Fornaci) e non a evadere le imposte; 3) errata qualificazione di documenti (rapportini/“altri documenti”) come fatture o documenti rilevanti ai fini tributari; 4) inesatta valutazione della congruità del valore delle prestazioni e della effettiva esecuzione dei lavori; 5) mancata considerazione di pronunce esterne (Tribunale di Piacenza) favorevoli ad alcuni imputati; 6) vizi di calcolo e sospensione della prescrizione (art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 e termine decorrente); 7) eccessività del trattamento sanzionatorio e ingiustificata confisca per equivalente; 8) per Buso, specifica censura sulla datazione e natura apodittica della motivazione relativa alla fattura n. 98 e sulla mancanza di elementi obiettivi che lo colleghino alla frode.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati (e li ha dichiarati inammissibili secondo il dispositivo) confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia. La Cassazione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione di merito: ha confermato l'integrazione del profilo oggettivo e soggettivo dei reati contestati (falsità/fatture/rapportini per operazioni inesistenti, emissione di documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA e reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 ai capi H)–O)), ha respinto le tesi difensive circa la legittima finalità finanziaria delle operazioni, ha confermato la qualificazione dei rapportini come "altri documenti" rilevanti quando prodotti a fini tributari, ha condiviso la ricostruzione dei flussi finanziari che evidenziano la strumentalità delle operazioni e la fittizietà degli atti, ha respinto le censure sulla prescrizione applicando l'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 (termine decorre dall'ultimo documento) e le maggiorazioni di cui all'art. 17 comma 1-bis; ha confermato inoltre la legittimità della confisca per equivalente ritenendo insufficiente la prova del pagamento integrale dei debiti tributari. Per Buso è stata confermata la responsabilità per il capo N) in conseguenza degli elementi obiettivi (errori formali della fattura n. 98, flussi finanziari e suo ruolo sociale nel periodo rilevante).
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (decreto legislativo in materia di reati tributari)
La Corte ha applicato e interpretato varie disposizioni del decreto: art. 2 (fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) riconoscendo che i rapportini prodotti e utilizzati ai fini delle dichiarazioni possono costituire "altri documenti" rilevanti; art. 8 comma 2 (pluralità di fatture nel medesimo periodo d'imposta) è stata considerata norma di favore che riconduce più emissioni nello stesso periodo ad un unico reato, facendo decorrere la prescrizione dall'ultima emissione; art. 10-ter (omesso versamento IVA) e artt. 2, 8, 13 sono stati ritenuti integrati alla luce degli elementi probatori raccolti.
La Corte ha osservato che, nel procedimento di concordato (patteggiamento) in appello, il giudice di merito valuta la congruità della pena proposta: non è richiesta la specifica indicazione della pena che sarebbe stata congrua se si accogliesse la proposta, e il rigetto motivato per inadeguatezza non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.
art. 1, comma a), d.lgs. n. 74/2000
Definisce per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" anche documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie: la Corte ha ritenuto che i rapportini, se posti a base della dichiarazione fiscale, rientrino in tale nozione.
Stabilisce l'aumento del termine di prescrizione (1/3 in più) per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10; la Corte lo ha applicato per il computo della prescrizione nei reati plurimi di emissione di documenti per operazioni inesistenti.
art. 159 c.p. (sospensione termini e decorrenze)
Richiamato nella controversia circa la decorrenza della sospensione dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva alla luce dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 e dell'aumento di termine.
Richiamato in tema di continuazione: la deroga operata dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. 74/2000 ha effetto favorevole per l'imputato (ricondurre più atti ad un unico reato) e incide sul decorso della prescrizione.
Massime di principio
- La Corte di legittimità sindaca solo la congruenza logico-argomentativa della motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare il merito probatorio se la motivazione non è manifestamente illogica.
- I "rapportini" o documenti interni possono essere qualificati come "altri documenti" ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 se vengono effettivamente usati e prodotti ai fini della dichiarazione fiscale e quindi hanno rilievo probatorio esterno.
- L'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 rende la pluralità di emissioni nello stesso periodo d'imposta un unico reato: la prescrizione decorre dall'ultimo documento emesso, con conseguenze rilevanti sul calcolo dei termini.
- La fondatezza di una tesi difensiva che prospetti finalità lecite (es. finanziamento di una società del gruppo) richiede elementi probatori chiari e coerenti: mere plausibilità o testimonianze contraddittorie non sono sufficienti a scalfire una motivazione di merito rigorosa.
- Errori formali e discrepanze (date, partita IVA, lettera di accompagnamento, flussi finanziari) possono costituire indizi significativi della fittizietà di una fattura quando letti unitariamente insieme ai movimenti di denaro.
- La confisca per equivalente può essere estesa al patrimonio personale se la società è priva di patrimonio aggredibile ("bad company") e non risulta provato il pagamento integrale del debito tributario; la prova del pagamento integra la possibilità di riesame in sede esecutiva.
- La pronuncia di un diverso giudice (anche assolutoria) ha valore limitato se non ha esaminato l'intero insieme probatorio o se ha oggetto ed ambito probatorio differente rispetto al procedimento in esame.
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