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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia (10/6/2021) contestando, in sintesi: 1) il rigetto della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. per motivazione ritenuta insufficiente e illogica; 2) carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine al dolo specifico dei reati (art. 2, d.lgs. n. 74/2000 e altri), sostenendo che le operazioni fossero finalizzate a finanziare società del gruppo (es. Pietrisco, Graficomm, Fornaci) e non a evadere le imposte; 3) errata qualificazione di documenti (rapportini/“altri documenti”) come fatture o documenti rilevanti ai fini tributari; 4) inesatta valutazione della congruità del valore delle prestazioni e della effettiva esecuzione dei lavori; 5) mancata considerazione di pronunce esterne (Tribunale di Piacenza) favorevoli ad alcuni imputati; 6) vizi di calcolo e sospensione della prescrizione (art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 e termine decorrente); 7) eccessività del trattamento sanzionatorio e ingiustificata confisca per equivalente; 8) per Buso, specifica censura sulla datazione e natura apodittica della motivazione relativa alla fattura n. 98 e sulla mancanza di elementi obiettivi che lo colleghino alla frode.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati (e li ha dichiarati inammissibili secondo il dispositivo) confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia. La Cassazione ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione di merito: ha confermato l'integrazione del profilo oggettivo e soggettivo dei reati contestati (falsità/fatture/rapportini per operazioni inesistenti, emissione di documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento IVA e reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000 ai capi H)–O)), ha respinto le tesi difensive circa la legittima finalità finanziaria delle operazioni, ha confermato la qualificazione dei rapportini come "altri documenti" rilevanti quando prodotti a fini tributari, ha condiviso la ricostruzione dei flussi finanziari che evidenziano la strumentalità delle operazioni e la fittizietà degli atti, ha respinto le censure sulla prescrizione applicando l'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 (termine decorre dall'ultimo documento) e le maggiorazioni di cui all'art. 17 comma 1-bis; ha confermato inoltre la legittimità della confisca per equivalente ritenendo insufficiente la prova del pagamento integrale dei debiti tributari. Per Buso è stata confermata la responsabilità per il capo N) in conseguenza degli elementi obiettivi (errori formali della fattura n. 98, flussi finanziari e suo ruolo sociale nel periodo rilevante).

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (decreto legislativo in materia di reati tributari)

    La Corte ha applicato e interpretato varie disposizioni del decreto: art. 2 (fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) riconoscendo che i rapportini prodotti e utilizzati ai fini delle dichiarazioni possono costituire "altri documenti" rilevanti; art. 8 comma 2 (pluralità di fatture nel medesimo periodo d'imposta) è stata considerata norma di favore che riconduce più emissioni nello stesso periodo ad un unico reato, facendo decorrere la prescrizione dall'ultima emissione; art. 10-ter (omesso versamento IVA) e artt. 2, 8, 13 sono stati ritenuti integrati alla luce degli elementi probatori raccolti.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La Corte ha osservato che, nel procedimento di concordato (patteggiamento) in appello, il giudice di merito valuta la congruità della pena proposta: non è richiesta la specifica indicazione della pena che sarebbe stata congrua se si accogliesse la proposta, e il rigetto motivato per inadeguatezza non è sindacabile in Cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.

  • art. 1, comma a), d.lgs. n. 74/2000

    Definisce per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" anche documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie: la Corte ha ritenuto che i rapportini, se posti a base della dichiarazione fiscale, rientrino in tale nozione.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74/2000 (come modificato dall'art. 2 comma 36-vicies semel, d.l. 13/8/2011 n. 138 conv. L. 14/9/2011 n. 148)

    Stabilisce l'aumento del termine di prescrizione (1/3 in più) per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10; la Corte lo ha applicato per il computo della prescrizione nei reati plurimi di emissione di documenti per operazioni inesistenti.

  • art. 159 c.p. (sospensione termini e decorrenze)

    Richiamato nella controversia circa la decorrenza della sospensione dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva alla luce dell'applicazione dell'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 e dell'aumento di termine.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in tema di continuazione: la deroga operata dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. 74/2000 ha effetto favorevole per l'imputato (ricondurre più atti ad un unico reato) e incide sul decorso della prescrizione.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità sindaca solo la congruenza logico-argomentativa della motivazione: non può sostituirsi al giudice di merito per rivalutare il merito probatorio se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • I "rapportini" o documenti interni possono essere qualificati come "altri documenti" ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 se vengono effettivamente usati e prodotti ai fini della dichiarazione fiscale e quindi hanno rilievo probatorio esterno.
  • L'art. 8 comma 2 d.lgs. 74/2000 rende la pluralità di emissioni nello stesso periodo d'imposta un unico reato: la prescrizione decorre dall'ultimo documento emesso, con conseguenze rilevanti sul calcolo dei termini.
  • La fondatezza di una tesi difensiva che prospetti finalità lecite (es. finanziamento di una società del gruppo) richiede elementi probatori chiari e coerenti: mere plausibilità o testimonianze contraddittorie non sono sufficienti a scalfire una motivazione di merito rigorosa.
  • Errori formali e discrepanze (date, partita IVA, lettera di accompagnamento, flussi finanziari) possono costituire indizi significativi della fittizietà di una fattura quando letti unitariamente insieme ai movimenti di denaro.
  • La confisca per equivalente può essere estesa al patrimonio personale se la società è priva di patrimonio aggredibile ("bad company") e non risulta provato il pagamento integrale del debito tributario; la prova del pagamento integra la possibilità di riesame in sede esecutiva.
  • La pronuncia di un diverso giudice (anche assolutoria) ha valore limitato se non ha esaminato l'intero insieme probatorio o se ha oggetto ed ambito probatorio differente rispetto al procedimento in esame.

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