Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2023 del 03/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell\'ordinanza di rigetto dell\'istanza di riesame relativa alla custodia cautelare in carcere applicata dal GIP l\'11/07/2022 per reato di detenzione e traffico di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990, con aggravante art. 80 comma 2). Tre motivi: 1) violazione art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. e carente valutazione della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, nonché mancata considerazione della personalità del Viola (incensurato, coinvolgimento in solo due episodi, precedente patteggiamento con pena parzialmente espiata e affidamento in prova); 2) violazione art. 275, comma 2-bis c.p.p. e vizio di motivazione sul calcolo del limite dei tre anni di pena detentiva (sostenendo che il fatto contestato dovesse essere valutato in continuazione con precedente sentenza ex art. 444 e che, quindi, la pena complessiva renderebbe inapplicabile la custodia); 3) violazione art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione sulla qualificazione come "ingente" del quantitativo di cocaina (2 kg) rilevato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione dei fatti salvo violazione di norme specifiche o manifesta illogicità; ha confermato che il Tribunale del riesame ha valutato correttamente la sussistenza di un pericolo di recidiva "concreto e attuale", fondato sulle modalità ripetute della condotta, la personalità e i contatti con circuiti criminali. Il secondo motivo è inammissibile: la prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena non può considerare la continuazione con fatti già definiti e la questione attiene al merito. Il terzo motivo è inammissibile in quanto si risolve in una nuova valutazione dei fatti: il Tribunale aveva fondatamente ritenuto la presenza di quantitativi ingenti (2 kg in una occasione, 3,275 kg in un\'altra). Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di Euro 3.000 a favore della Cassa, e trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell\'istituto penitenziario.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti che costituisce il titolo di reato per cui è stata disposta la misura cautelare; la gravità del titolo non può però, da sola, fondare il pericolo di recidiva
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Aggravante per "ingente quantità" di stupefacente; la Corte ha ritenuto che le risultanze (trasporti di 2 kg e 3,275 kg) giustificassero la qualificazione come ingente e quindi la valutazione di gravità indiziaria
art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.
Dopo la modifica (legge 16/4/2015 n.47) il pericolo di reiterazione richiesto per una misura cautelare deve essere concreto e attuale; non è possibile dedurlo dalla sola gravità astratta del reato, ma vanno valutate le modalità della condotta e la personalità dell\'indagato; il sindacato in Cassazione è limitato a violazioni di norme o a manifesta illogicità della motivazione
art. 275, comma 2-bis c.p.p.
Disciplina la sospensione condizionale della pena e la prognosi sulla sua concedibilità: la valutazione prognostica è di merito e non può essere riconsiderata in Cassazione come mera riformulazione dei fatti; inoltre non si può, ai fini cautelari, fondare la prognosi sul riconoscimento di continuazione con fatti già definiti
legge 16 aprile 2015, n.47
Ha modificato i presupposti per la sussistenza dell\'esigenza cautelare di natura special-preventiva, richiedendo che il pericolo di reiterazione sia "concreto" e "attuale" al momento dell\'adozione della misura
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistente l\'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha applicato la sanzione pecuniaria
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede la trasmissione del provvedimento al Direttore dell\'Istituto penitenziario dato lo stato di detenzione del ricorrente; la cancelleria è incaricata di tale comunicazione
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione: non è lo strumento per rinnovare una valutazione di merito sui fatti
- Dopo la legge n.47/2015 il pericolo di reiterazione richiesto per la custodia cautelare deve essere concreto e attuale; per dimostrare il contrario è necessario fornire elementi fattuali che controcensurino le conclusioni del giudice (es. prova di vita stabile, assenza di rapporti con circuiti criminali, comportamento non reiterato), non semplici argomentazioni astratte
- La valutazione prognostica sulla sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-bis) è di competenza del giudice di merito e non ammette in Cassazione una semplice riconsiderazione delle stime di pena ipotetiche o delle questioni di fatto
- La qualificazione di "ingente quantità" ai fini dell\'aggravante di cui all\'art. 80 d.P.R. 309/1990 si fonda sulle risultanze probatorie: per contestarla occorre contrastare specificamente i dati di fatto (es. pesi, sequestri, ruoli svolti), non limitarsi a critiche generiche
- In sede di impugnazione cautelare è strategico documentare la personalità e le condizioni di vita dell\'indagato nonché circostanze che escludano continuità di condotta: lacune motivazionali chiare e violazioni normative specifiche restano le vie migliori per ottenere accoglimento
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