Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Lenzi impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che le ha applicato gli arresti domiciliari per i capi 117) e 133) e, in modo contestato, anche per i capi 121) e 122). Deduce: 1) violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum e nullità dell'ordinanza perché il Tribunale avrebbe esteso la misura a capi non compresi nell'appello del PM (capo 122); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova con riguardo alla fattispecie associativa (art. 74 d.P.R. 309/1990), contestando che le prove (intercettazioni, dichiarazioni dei collaboratori) non dimostrerebbero volontarietà ma piuttosto costrizione/servitù familiare e riguarderebbero periodi successivi rispetto al 2017; 3) carenza di motivazione e travisamento specifico sul fatto relativo al capo 117); 4) mancata valutazione corretta del pericolo di reiterazione e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), con richiamo al lungo tempo intercorso tra fatti e misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato soltanto sul primo motivo (violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum) limitatamente ai capi 121) e 122): l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio per tali capi. Quanto ai capi 117) e 133), il ricorso è stato respinto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame aveva correttamente motivato il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, fondandosi su intercettazioni, conversazioni e sulle dichiarazioni del collaboratore Genovese e della compagna Fugazzotto, nonché sulla condotta ripetuta e volontaria della Lenzi a favore dei figli e del sodalizio. La misura degli arresti domiciliari è quindi confermata per i capi 117) e 133).
Norme richiamate
art. 310, comma 1, cod. proc. pen.
Cittadina come riferimento formale nella doglianza sul rispetto delle regole di devoluzione dell'impugnazione; il motivo è stato utilizzato dalla ricorrente per contestare la nullità dell'ordinanza per estensione a capi non appellati, ma la Corte ha in pratica annullato solo la parte irragionevolmente estesa.
Citato nella impugnazione con riferimento a vizio di motivazione/nullità (come sopra); dal testo non emerge una applicazione diretta della norma diversa dalla denuncia del vizio procedurale.
principio 'tantum devolutum quantum appellatum'
Principio richiamato per sostenere che il Tribunale non poteva estendere l'effetto dell'appello del PM a capi non compresi nell'impugnazione; la Corte ha accolto tale censura limitatamente ai capi 121) e 122), annullando la parte della misura riferita a quei reati.
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione dei gravi indizi per l'associazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato gli indizi (intercettazioni, conversazioni, dichiarazioni di collaboratori) per i capi 117) e 133), rigettando le censure sulla ricostruzione probatoria.
Richiamato dalla difesa in relazione alle esigenze cautelari e al pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente l'attualità del pericolo anche alla luce di dichiarazioni riferite al 2021 e che la misura degli arresti domiciliari fosse proporzionata e necessaria.
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata in relazione al delitto associativo per lo spaccio di stupefacenti. La Corte ha confermato che, sulla base della documentazione acquisita, sussistono gravi indizi di partecipazione della Lenzi all'associazione finalizzata al traffico.
Massime di principio
- Il principio 'tantum devolutum quantum appellatum' limita il potere del giudice ad allargare gli effetti di un'appello: se un provvedimento cautelare viene esteso a capi non compresi nell'impugnazione, tale estensione può essere annullata. In caso di estensione illegittima la Corte può annullare senza rinvio la parte eccedente.
- In giudizio cautelare i gravi indizi possono essere ricavati da intercettazioni, conversazioni e dichiarazioni di collaboratori, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica: la valutazione delle prove in sede cautelare è rigorosa ma non equivale al giudizio di merito.
- La distinzione tra comportamento 'servente' e partecipazione volontaria all'associazione si valuta sulla base della ripetizione, della sistematicità dell'attività e della ricezione di utilità: atti ripetuti, volontari e remunerati possono costituire indice di affectio societatis.
- Il tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura è rilevante ma non determinante: fatti successivi e dichiarazioni recenti possono far ritenere l'attualità del pericolo di reiterazione e giustificare misure cautelari anche rispetto a contestazioni originate in epoca anteriore.
- Le dichiarazioni di collaboratori, se ritenute attendibili e coerenti tra loro, possono avere un peso notevole in sede cautelare; tuttavia la loro portata va sempre valutata con riferimento alla congruenza con altri elementi investigativi.
- Le censure processuali che attengono al merito probatorio (travisamento della prova, valutazioni materiali dei fatti) sono spesso difficili da accogliere in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è logica e ancorata agli elementi investigativi emersi.
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