Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti del Rizzo per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente deduceva omessa o insufficiente motivazione circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, erronea applicazione degli artt. 274, lett. c) e 291, comma 1, lett. c) c.p.p., mancata valutazione del tempo trascorso agli arresti (oltre 3 anni) e del comportamento rispettoso delle prescrizioni, nonché dell'assoluzione dal reato associativo e di un capo di imputazione, e del fatto di aver ricevuto un'offerta di lavoro non valutata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente il rigetto dell'appello: ha valutato il tempo trascorso e il comportamento del Rizzo, ma ha osservato che tali elementi, in assenza di novità idonee a incidere sul quadro cautelare, non giustificavano una modifica della misura, specie alla luce della condanna in primo grado (5 anni e 6 mesi) pendente appello. Ha ritenuto irrilevante l'assoluzione dal delitto associativo e da un capo (capo 17) perché tali profili non erano alla base della misura cautelare. Ha altresì osservato che la richiesta di tutela per esigenze lavorative non era formulata come istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione, quindi il silenzio del giudice su tale punto non è censurabile. Ha ricordato che la valutazione di misure alternative alla detenzione attiene alla fase esecutiva e al Tribunale di sorveglianza. La Corte ha quindi confermato la permanenza delle esigenze cautelari, dichiarato il ricorso inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sulla disciplina degli stupefacenti: il reato contestato (il traffico/ detenzione a fini di spaccio) è stato posto alla base della misura cautelare; la gravità della fattispecie e la condanna in primo grado hanno rafforzato la persistenza delle esigenze cautelari.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Riferimento procedurale alle disposizioni che regolano la motivazione del provvedimento: il ricorrente aveva denunciato omessa/insufficiente motivazione ma la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e logica.
art. 291, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa ai motivi per i quali può essere allegata la nullità o i vizi dell'ordinanza: il ricorrente contestava applicazioni errate ma la Cassazione ha ritenuto infondate le doglianze, essendo stato correttamente esaminato il quadro cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte sia condannata alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende salvo che l'inammissibilità sia imputabile a colpa: la Corte ha applicato tale norma e fissato la somma in euro 3.000.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'affermazione della responsabilità della parte circa la proposizione del ricorso: la Corte ha reputato che non sussistessero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ha comunque applicato l'art. 616 per il pagamento della somma.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 13895 del 5/3/2020 (Casalini)
Richiamata come principio secondo cui il mero decorso del tempo e il comportamento processuale non sempre costituiscono di per sé elemento idoneo a modificare le esigenze cautelari in assenza di novità effettive nel quadro probatorio.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo trascorso in misura cautelare e la buona condotta durante la detenzione non sono sufficienti di per sé a far ritenere superate le esigenze cautelari: è necessario che emergano elementi nuovi e rilevanti che incidano concretamente sul quadro indiziario e sulle esigenze di garanzia.
- Una condanna in primo grado, ancorché impugnata, può rafforzare la sussistenza delle esigenze cautelari se compatibile con i fatti che hanno giustificato la misura.
- L'assoluzione o la non imputazione rispetto ad alcuni capi non incide se tali capi non erano il fondamento della misura cautelare originaria; occorre verificare quali specifici reati abbiano sostenuto la decisione cautelare.
- Offerte di lavoro o circostanze personali possono essere rilevanti solo se l'istanza è formulata specificamente in termini compatibili con la modifica della misura (es. richiesta di autorizzazione ad allontanarsi per lavoro); senza una domanda formalizzata il giudice non è tenuto a pronunciarsi su aspetti non dedotti.
- La concessione di misure alternative alla detenzione è materia tipicamente rimessa alla fase esecutiva (Tribunale di sorveglianza) e non si risolve automaticamente nell'ambito dei provvedimenti cautelari in fase dibattimentale o di riesame.
- Le doglianze sulla motivazione delle decisioni cautelari devono essere fondate su reali carenze argomentative: la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione più che la distanza valutativa tra giudici di merito.
- Ricorsi privi dei presupposti richiesti possono essere dichiarati inammissibili e soggetti a condanna per spese e pagamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26/2023 del 03/01/2023
- Sentenza penale · 3 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27/2023 del 03/01/2023
- Sentenza penale · 3 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 29/2023 del 03/01/2023
- Sentenza penale · 3 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2023 del 03/01/2023
- Sentenza penale · 3 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32/2023 del 03/01/2023
- Sentenza penale · 3 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2023 del 03/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →