Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 con riguardo all'elemento soggettivo (dolo specifico di evasione), deducendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza del dolo e che il comportamento dell'imputato era compatibile con un intento meramente difensivo e di regolarizzazione; (2) errata applicazione dell'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione per la mancata estensione massima della circostanza attenuante, sostenendo che era documentalmente provato l'integrale pagamento del debito tributario (anche IVA) e che quindi l'attenuante doveva essere riconosciuta nella massima misura; (3) errata applicazione degli artt. 13-bis e 12 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie temporanee in assenza di debito tributario e richiesta di rideterminazione della pena accessoria non fissa in conformità all'art. 37 c.p.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso: ha dichiarato due motivi inammissibili e uno infondato. In particolare ha ritenuto insindacabile la valutazione di fatto che ha accertato il dolo di evasione (uso consapevole di fatture per operazioni inesistenti, mancato pagamento, annotazione in contabilità e reiterazione in più dichiarazioni); ha confermato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis solo con riferimento al debito IRPEF (per il quale risultava documentato il pagamento integrale) e non a quello IVA, rilevando l'assenza di documentazione del versamento dell'IVA; ha inoltre confermato le pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000, ribadendo che la loro durata, quando non fissata dalla legge, va determinata in concreto con i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Riferito al delitto contestato: la Corte ha ritenuto sussistente il dolo di evasione in virtù della consapevolezza nell'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, della loro annotazione e della reiterazione delle condotte nelle dichiarazioni annuali

  • art. 13-bis d.lgs. 74/2000

    Determinazione della circostanza attenuante: applicata dalla Corte territoriale con riferimento al debito IRPEF, in ragione dell'integrale pagamento documentato; non estesa all'IVA per mancata prova del pagamento del relativo debito

  • art. 12 d.lgs. 74/2000

    Pene accessorie: confermata la misura indicata dalla Corte territoriale per le dichiarazioni fraudolente IVA; la loro determinazione, se non fissata in misura precisa dalla legge, va effettuata con i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 37 cod. pen.

    Non applicabilità del criterio di parametrazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude il rapporto automatico tra pena principale e durata delle accessorie non fissate

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la durata delle pene accessorie non fissate dalla legge deve essere determinata con i criteri di cui all'art. 133 c.p., non in rapporto meccanico alla pena principale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020

    Procedimento celebrato in camera di consiglio senza intervento delle parti, in base alla norma emergenziale richiamata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è limitata a sindacare la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito e non può rivedere i fatti o sostituirsi a valutazioni probatorie fondate su apprezzamenti di fatto
  • Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 è necessario documentare l'integrale estinzione del debito tributario pertinente; l'assenza di prova del pagamento di specifiche imposte (es. IVA) può impedire l'estensione dell'attenuante a quelle condotte
  • La misura delle pene accessorie per le quali la legge non fissa una durata deve essere determinata concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p., e non parametrata automaticamente alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.
  • La formulazione sintetica della motivazione sulla misura dell'attenuante (per es. dichiarare che si ritiene 'congruo' un certo riconoscimento) è considerata sufficiente per adempiere all'obbligo motivazionale, purché inserita in un articolato percorso argomentativo
  • Le doglianze che chiedono alla Cassazione una rivalutazione delle risultanze istruttorie o una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se mirano a una riconsiderazione del merito probatorio già valutato dal giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.