Cassazione Penale, Sentenza n. 29/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione ed errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 con riguardo all'elemento soggettivo (dolo specifico di evasione), deducendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza del dolo e che il comportamento dell'imputato era compatibile con un intento meramente difensivo e di regolarizzazione; (2) errata applicazione dell'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione per la mancata estensione massima della circostanza attenuante, sostenendo che era documentalmente provato l'integrale pagamento del debito tributario (anche IVA) e che quindi l'attenuante doveva essere riconosciuta nella massima misura; (3) errata applicazione degli artt. 13-bis e 12 d.lgs. 74/2000 e vizio di motivazione in relazione all'applicazione delle pene accessorie temporanee in assenza di debito tributario e richiesta di rideterminazione della pena accessoria non fissa in conformità all'art. 37 c.p.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso: ha dichiarato due motivi inammissibili e uno infondato. In particolare ha ritenuto insindacabile la valutazione di fatto che ha accertato il dolo di evasione (uso consapevole di fatture per operazioni inesistenti, mancato pagamento, annotazione in contabilità e reiterazione in più dichiarazioni); ha confermato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13-bis solo con riferimento al debito IRPEF (per il quale risultava documentato il pagamento integrale) e non a quello IVA, rilevando l'assenza di documentazione del versamento dell'IVA; ha inoltre confermato le pene accessorie ex art. 12 d.lgs. 74/2000, ribadendo che la loro durata, quando non fissata dalla legge, va determinata in concreto con i criteri dell'art. 133 c.p. e non rapportata automaticamente alla pena principale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
Riferito al delitto contestato: la Corte ha ritenuto sussistente il dolo di evasione in virtù della consapevolezza nell'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, della loro annotazione e della reiterazione delle condotte nelle dichiarazioni annuali
art. 13-bis d.lgs. 74/2000
Determinazione della circostanza attenuante: applicata dalla Corte territoriale con riferimento al debito IRPEF, in ragione dell'integrale pagamento documentato; non estesa all'IVA per mancata prova del pagamento del relativo debito
art. 12 d.lgs. 74/2000
Pene accessorie: confermata la misura indicata dalla Corte territoriale per le dichiarazioni fraudolente IVA; la loro determinazione, se non fissata in misura precisa dalla legge, va effettuata con i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 37 cod. pen.
Non applicabilità del criterio di parametrazione delle pene accessorie rispetto alla pena principale: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude il rapporto automatico tra pena principale e durata delle accessorie non fissate
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la durata delle pene accessorie non fissate dalla legge deve essere determinata con i criteri di cui all'art. 133 c.p., non in rapporto meccanico alla pena principale
art. 616 cod. proc. pen.
Condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Procedimento celebrato in camera di consiglio senza intervento delle parti, in base alla norma emergenziale richiamata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è limitata a sindacare la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito e non può rivedere i fatti o sostituirsi a valutazioni probatorie fondate su apprezzamenti di fatto
- Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 è necessario documentare l'integrale estinzione del debito tributario pertinente; l'assenza di prova del pagamento di specifiche imposte (es. IVA) può impedire l'estensione dell'attenuante a quelle condotte
- La misura delle pene accessorie per le quali la legge non fissa una durata deve essere determinata concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p., e non parametrata automaticamente alla pena principale ai sensi dell'art. 37 c.p.
- La formulazione sintetica della motivazione sulla misura dell'attenuante (per es. dichiarare che si ritiene 'congruo' un certo riconoscimento) è considerata sufficiente per adempiere all'obbligo motivazionale, purché inserita in un articolato percorso argomentativo
- Le doglianze che chiedono alla Cassazione una rivalutazione delle risultanze istruttorie o una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se mirano a una riconsiderazione del merito probatorio già valutato dal giudice di merito
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