Cassazione Penale, Sentenza n. 32/2023 del 03/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato il riesame contro l'ordinanza del G.I.P. del 11/07/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990 (capo 7). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) nullità/omessa autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p.; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi (valutazione selettiva delle intercettazioni); 3) mancata considerazione dell'assenza di esami tossicologici in relazione all'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990; 4) carenza motivazionale sulle esigenze cautelari (formule stereotipate, mancata considerazione della personalità e della documentazione difensiva); 5) vizio nella scelta della misura per carenza di motivazione sull'adeguatezza e proporzionalità e mancata valutazione di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato gran parte dei motivi (1°, 2°, 3° inammissibile, 4° infondato), ritenendo corretta l'autonoma valutazione del G.I.P. e congrua la valutazione sulla gravità indiziaria e sull'attualità/concretezza del pericolo di reiterazione. Tuttavia ha accolto il quinto motivo: l'ordinanza impugnata non motivava adeguatamente perché la custodia in carcere fosse l'unica misura idonea né perché le misure meno afflittive, anche cumulate, fossero inidonee, violando il principio di gradualità e l'art. 275 c.p.p. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente al profilo relativo alla scelta della misura e ha disposto il rinvio al Tribunale per un nuovo giudizio; il resto del ricorso è stato rigettato. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73 (commi 1 e 6) e art. 80 (comma 2)
Norme contestuali: art. 73 disciplina il traffico di stupefacenti; art. 80 comma 2 introduce aggravanti per il reato in relazione alla quantità/organizzazione. La Corte ha ritenuto che le risultanze indiziarie (forniture plurichili) giustificassero l'applicazione dell'aggravante.
art. 292 cod. proc. pen.
Imposizione dell'obbligo di autonoma valutazione, da parte del giudice cautelare, dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la Corte conferma che tale obbligo è rispettato anche con rinvio ad atti di parte se il giudice svolge un effettivo vaglio critico e spiega la rilevanza degli elementi decisivi.
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione del requisito dei 'gravi indizi di colpevolezza' come elementi che consentono una valutazione prognostica della responsabilità: idonei per misure de libertate anche se non provano oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
"la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate"
Principio di gradualità e adeguatezza: il giudice deve esplicitare le ragioni per cui le misure meno afflittive sono inidonee; inosservanza ha determinato l'annullamento parziale dell'ordinanza.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola sulla necessità che il pericolo di reiterazione sia concreto e attuale; la Corte ribadisce che non può desumersi solo dalla gravità astratta del reato ma deve emergere da elementi concreti relativi alla condotta e alla personalità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza come parametro dei criteri di valutazione degli indizi (precisione e concordanza) applicabili al merito; la Corte specifica che per il giudizio cautelare è sufficiente la gravità degli indizi senza gli stessi criteri rigorosi del merito.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Disposizione sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dello stato dell'esecuzione della misura: la cancelleria è incaricata di trasmettere copia del provvedimento al Direttore.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
Norma procedurale invocata dalla difesa per richiedere la trattazione orale del ricorso; citata negli atti ma non decisiva nel merito.
Massime di principio
- Il giudice cautelare deve svolgere un'autonoma e critica valutazione degli elementi a carico; tuttavia può rinviare ad atti istruttori se spiega la rilevanza degli elementi decisivi per ciascuna posizione.
- Per l'adozione di misure cautelari è sufficiente il requisito della 'gravità degli indizi' (valutazione prognostica), diverso dagli standard probatori del giudizio di merito.
- La sussistenza dell'aggravante per quantità/organizzazione richiede che dalle risultanze emergano elementi concreti (es. forniture plurichili) idonei a giustificare l'aggravante.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede prova di un pericolo di reiterazione non solo 'concreto' ma anche 'attuale' al momento della misura, desumibile da modalità di condotta, contatti con circuiti criminali e personalità dell'indagato.
- In base al principio di gradualità (art. 275 c.p.p.) il giudice che dispone la custodia cautelare in carcere deve motivare specificamente perché le misure meno afflittive, anche se combinate, risultino inidonee; la mancanza di tale motivazione può comportare annullamento parziale e rinvio.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe focalizzare censure sull'insufficiente motivazione circa l'adeguatezza delle misure alternative (fornendo proposte concrete e documentazione sulla personalità e situazione del prevenuto) per ottenere l'annullamento o la sostituzione della misura.
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