Cassazione Penale, Ordinanza n. 00218/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole all'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato ritenuto in possesso di prodotti recanti marchi contraffatti, destinati alla vendita. In cassazione la difesa ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge processuale e vizio di motivazione per il mancato accertamento peritale sulla effettiva contraffazione della merce, sostenendo che una verifica tecnica fosse necessaria. Con il secondo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto, sostenendo che, trattandosi di contraffazione grossolana facilmente riconoscibile dall'acquirente finale, non sarebbe integrato il delitto contestato. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la perizia è mezzo di prova neutro e non rientra tra le prove decisive che possono fondare il motivo ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.; ha inoltre affermato che la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 c.p., anche se la contraffazione è grossolana, poiché il bene tutelato è la fede pubblica e si tratta di reato di pericolo. Il secondo motivo è stato giudicato aspecifico e reiterativo di censure già esaminate in appello, oltre che infondato perché la ricettazione e l'incauto acquisto si distinguono sul piano dell'elemento soggettivo: nel primo caso è sufficiente anche il dolo eventuale, nel secondo rileva la colpevole trascuratezza di indici obiettivi di sospetto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
il motivo fondato sull'omesso espletamento di perizia è stato ritenuto non proponibile, perché la perizia non integra prova decisiva ai fini del ricorso per cassazione; la norma riguarda le prove a discarico decisive ex art. 495, comma 2, c.p.p.
richiamato per delimitare l'ambito delle prove decisivie rilevanti ai fini del motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto anche in caso di contraffazione grossolana; il reato tutela la fede pubblica ed è reato di pericolo.
richiamato come fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto, distinta dalla ricettazione per il diverso elemento soggettivo e per la colpevole trascuratezza di indici di sospetto.
richiamato per affermare la piena integrazione del delitto di ricettazione, anche sotto il profilo soggettivo, e la sua configurabilità anche a titolo di dolo eventuale.
Massime di principio
- L'omesso espletamento di una perizia non è, di per sé, motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., perché la perizia è un mezzo di prova neutro rimesso alla discrezionalità del giudice e non una prova decisiva a discarico.
- La detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. anche quando la contraffazione sia grossolana e facilmente riconoscibile, poiché la norma tutela principalmente la fede pubblica e configura un reato di pericolo.
- Per escludere il delitto di cui all'art. 474 c.p. non basta la mera grossolanità della contraffazione, ove la condotta di detenzione e vendita sia comunque idonea a ledere l'affidamento dei consociati sui marchi e segni distintivi.
- La ricettazione si distingue dall'incauto acquisto perché nel primo caso l'agente può agire anche con dolo eventuale, accettando il rischio della provenienza delittuosa del bene; nel secondo, invece, rileva la colpevole ignoranza di circostanze obiettive che avrebbero dovuto allarmarlo.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata è aspecifico e, quindi, inammissibile.
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