Cassazione Penale, Sentenza n. 40935/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: 1) richiesta di riqualificazione della rapina impropria in appropriazione indebita sostenendo che il cellulare sarebbe stato consegnato spontaneamente per chiamare il 118 e che la violenza sarebbe scaturita solo in reazione alle successive richieste di restituzione; 2) vizio di motivazione in relazione alla condanna per lesioni, invocando l'ambiguità e le contraddizioni delle dichiarazioni della persona offesa e chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; 3) censura sulla dosimetria della pena per mancata concessione del minimo e delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente accertato, sulla base del complesso probatorio e del doppio conforme apprezzamento, che la sottrazione del telefono è avvenuta senza consenso e che l'imputato ha colpito la persona offesa con un corpo contundente, cagionando lesioni con prognosi di 30 giorni. Sono state ritenute congrue le valutazioni sulla pena, sull'applicazione della recidiva e sul diniego delle circostanze attenuanti. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
non riportate testualmente nella decisione
La norma sulla rapina è stata applicata in relazione alla sottrazione del telefono avvenuta senza consenso e con l'uso successivo di violenza; la Corte ha ritenuto integrata la rapina impropria in virtù della sottrazione non consensuale e del comportamento violento dell'imputato
non riportate testualmente nella decisione
Le disposizioni sulle lesioni sono state interpretate alla luce della certificazione medica e delle testimonianze: la condotta violenta ha cagionato ferite e fratture con prognosi di 30 giorni, configurando il reato di lesioni riconosciuto dai giudici di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
citato per il riassunto dei motivi di impugnazione
Usato formalmente per sintetizzare i motivi di ricorso nei termini previsti dalla disposizione
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
cita la norma relativa all'assoluzione per insufficienza di prove
Invocata dalla difesa per chiedere l'assoluzione delle imputazioni in relazione alle lesioni, ma la Corte ha ritenuto che il giudizio di merito non soffrisse del vizio di motivazione che giustifichi l'assoluzione
non riportata testualmente
Richiamata dalla Corte territoriale in ordine alla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, valutando assenti ragioni operative e comportamentali per la loro applicazione
citata per la condanna a pagare la somma alla Cassa delle ammende
Applicata per sanzionare il ricorrente per l'impugnazione ritenuta colposa/abusiva, con liquidazione di una somma equitativa a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- I giudizi di merito (tribunale e corte d'appello) che effettuano un doppio conforme apprezzamento del materiale probatorio vincolano la Cassazione: questa non può riesaminare i fatti se non per vizi di diritto o logico-giuridici evidenti.
- La semplice consegna di un telefono per effettuare una chiamata non attribuisce automaticamente al consegnatario la disponibilità autonoma del bene; la successiva mancata restituzione può integrare il reato di furto/rapina impropria se manca il consenso del proprietario.
- La riqualificazione del fatto in appropriazione indebita è preclusa quando gli elementi probatori (dichiarazioni, testimonianze, riscontri) indicano una sottrazione non consensuale e/o l'uso di violenza.
- Le contestazioni sulla sussistenza delle lesioni richiedono che la difesa metta in luce vizi specifici della motivazione o contraddizioni decisive; mere discrepanze tra dichiarazioni non sempre comportano l'assoluzione se vi sono riscontri medici e testimonianze credibili.
- La dosimetria della pena, l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti sono valutazioni di merito: per impugnare efficacemente tali decisioni in Cassazione occorre dimostrare vizi motivazionali o errori di diritto.
- Ricorsi che chiedono una nuova valutazione dei fatti senza indicare specifici profili di illegittimità giuridica sono spesso dichiarati inammissibili e possono comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe, è fondamentale raccogliere prove chiare sulla volontarietà della consegna del bene (messaggi, testimoni, registrazioni) e contraddire efficacemente le evidenze mediche o testimoniali per sperare in una riqualificazione o in una diversa valutazione delle responsabilità.
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