Cassazione Civile, Ordinanza n. 23803/2025 del 24/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
L'impresa appaltatrice aveva convenuto in giudizio il proprietario dell'immobile per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo dei lavori di ristrutturazione eseguiti, oltre al risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla sospensione ingiustificata del cantiere. Dopo il decesso del convenuto erano subentrati gli eredi, i quali avevano eccepito l'inadempimento dell'appaltatrice e i vizi dell'opera, chiedendo il rigetto della domanda. In appello la decisione di primo grado era stata parzialmente riformata: era stato riconosciuto un pagamento medio tempore di 28.000 euro, erano state escluse alcune voci del credito (collaudo e garanzia infortuni), era stata accolta l'eccezione di vizi con riduzione del credito dell'appaltatrice e, inoltre, era stato riconosciuto agli eredi il danno da perdita di un contributo pubblico per la ristrutturazione. L'appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello principale, ritenuto caotico e privo di specifiche censure; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello considerato il pagamento di 28.000 euro come detraibile in corso di causa, nonostante la dedotta novità della questione; 3) violazione degli artt. 345 c.p.c., 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per lo scorporo di due voci del credito (collaudo e garanzia infortuni), asseritamente non chiesto in primo grado e fondato su un errato riparto dell'onere della prova; 4) violazione dell'art. 294 c.p.c. e degli artt. 191 ss. c.p.c. per la rimessione in termini degli eredi e per il conferimento di una c.t.u. integrativa ritenuta esplorativa, oltre che per una presunta disparità nella gestione delle richieste istruttorie; 5) violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché il risarcimento per la perdita del contributo pubblico sarebbe stato riconosciuto senza domanda riconvenzionale, senza adeguata allegazione e senza prova del nesso causale e del danno. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi: ha ritenuto ammissibile l'appello principale, ha considerato rilevabile d'ufficio l'eccezione di pagamento, ha confermato il principio per cui l'appaltatore deve provare i fatti costitutivi delle singole voci di credito, ha giudicato congrua la rimessione in termini e legittima la c.t.u. integrativa, e ha dichiarato inammissibile il quinto motivo osservando che, nell'appalto, il committente può opporre le difformità dell'opera anche con semplice eccezione, senza domanda riconvenzionale, e che la censura mirava in realtà a rivalutare il merito. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, senza condanna alle spese per mancata attività difensiva della parte intimata, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell'appaltatrice. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ridotto il credito dell'impresa e riconosciuto in favore degli eredi del committente le detrazioni per il pagamento intervenuto, per alcune voci non provate, nonché il controcredito da vizi dell'opera e da perdita del finanziamento pubblico. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: l'appello era specificamente intellegibile; il pagamento parziale era rilevabile d'ufficio; le voci collaterali del corrispettivo dovevano essere provate dall'appaltatore; la rimessione in termini e la c.t.u. integrativa erano state legittimamente disposte; il risarcimento per la perdita del contributo poteva essere riconosciuto sulla base di un'eccezione del committente, senza domanda riconvenzionale, in presenza della valutazione del c.t.u. e del merito svolta dal giudice di appello. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata; disposto l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile se, dalla lettura complessiva dell'atto, emergono con sufficiente chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata, anche in assenza di una formale e ordinata rubricazione.
In appello è deducibile e rilevabile l'eccezione di pagamento; non vi è violazione del divieto di nova quando il fatto estintivo risulti già allegato nel giudizio di merito.
Nel contratto di appalto l'appaltatore deve provare i fatti costitutivi delle singole voci di credito pretese a titolo di corrispettivo; in difetto non possono essere poste a carico del committente somme non adeguatamente giustificate.
La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta e integrata dal giudice di merito nei limiti della rilevanza istruttoria e del contraddittorio, e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione se congruamente motivata.
La valutazione della causa non imputabile ai fini della rimessione in termini appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
La censura relativa alla tardività della costituzione o alle preclusioni difensive non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito quando la decisione si fonda su eccezioni e prove ammesse nel contraddittorio.
Nel giudizio d'appalto il committente può opporre le difformità dell'opera anche con una semplice eccezione, senza necessità di proporre domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo o risoluzione.
Le difformità dell'opera rientrano nella garanzia per vizi dell'appalto e possono essere opposte al pagamento del prezzo come eccezione difensiva.
I rimedi previsti per i vizi dell'opera consentono al committente di opporre la non debenza, totale o parziale, del corrispettivo anche senza domanda riconvenzionale, quando si limiti a contestare il credito dell'appaltatore.
art. 111 Cost.
Le garanzie del contraddittorio e del diritto alla prova devono essere rispettate, ma la censura deve specificare puntualmente le richieste istruttorie asseritamente pretermesse.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- L'appello non è inammissibile per difetto di specificità quando, pur redatto in modo non impeccabile, consenta comunque di individuare con chiarezza le critiche alla decisione impugnata e il giudice di secondo grado possa pronunciarsi nel merito.
- L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio anche in appello; il divieto di nova non impedisce al giudice di considerare un fatto estintivo già allegato nel processo.
- Nel contratto di appalto l'appaltatore che chieda il pagamento del corrispettivo deve provare i fatti costitutivi delle singole voci pretese; le voci aggiuntive non documentate o non giustificate non possono essere poste a carico del committente.
- La rimessione in termini per causa non imputabile e le decisioni istruttorie sulla consulenza tecnica d'ufficio rientrano nella valutazione di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale o della violazione processuale specificamente dedotta.
- Il committente, nel giudizio di appalto, può opporre i vizi e le difformità dell'opera anche come semplice eccezione al pagamento del prezzo, senza proporre domanda riconvenzionale di riduzione del corrispettivo o risoluzione del contratto.
- La censura di omesso esame o di violazione del diritto alla prova richiede una specifica indicazione delle richieste istruttorie pretermesse e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
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