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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23799/2025 del 24/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cooperativa)

La controversia

La pronuncia non decide nel merito della controversia originaria, ma interviene in sede di correzione di un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Il ricorso era stato già definito con ordinanza n. 2333/2025; successivamente il Presidente titolare della Seconda Sezione ha rilevato la mancata attestazione, nella motivazione e nel dispositivo, della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La Corte è quindi chiamata a integrare il precedente provvedimento, inserendo l’avviso relativo al raddoppio del contributo unificato, se dovuto, e disponendo l’annotazione della correzione sull’originale.

La decisione

La Corte accerta l’errore materiale e dispone la correzione dell’ordinanza n. 2333/2025, ordinando l’inserimento sia nella parte motiva sia nel dispositivo della formula che dà atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Viene inoltre ordinata l’annotazione della correzione sull’originale del provvedimento da correggere.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    "si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato"

    La Corte afferma che, quando ricorrono i presupposti processuali, deve essere espressamente dato atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    "a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13"

    È richiamato quale base del calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la Corte accerta un errore materiale in un proprio precedente provvedimento, può disporne la correzione integrando testualmente motivazione e dispositivo.
  • In presenza dei presupposti processuali previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, deve essere inserita nel provvedimento la formula che dà atto dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
  • La correzione dell’errore materiale deve essere annotata sull’originale del provvedimento corretto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiNullità

Testo integrale

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