Cassazione Civile, Ordinanza n. 23802/2025 del 24/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per la ristrutturazione di un'area di servizio autostradale. Nel corso dell'esecuzione insorgeva una lite sulla pretesa inclusione, nell'oggetto dell'appalto, delle lavorazioni relative all'impianto GPL, che l'appaltatrice si rifiutava di eseguire; la committente contestava anche l'incompleto svolgimento di ulteriori lavorazioni e l'ingiustificata detenzione del cantiere. L'appaltatrice agiva monitoriamente per il pagamento di due fatture, ottenendo due decreti ingiuntivi; la committente proponeva opposizione e domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento e risarcimento del danno. In appello, la committente censurava la decisione di merito per motivazione meramente apparente, deducendo che la Corte territoriale si fosse limitata a recepire la sentenza di primo grado e la CTU senza autonoma valutazione critica, e che non avesse spiegato perché l'impianto GPL, pur risultando negli elaborati allegati, non fosse ricompreso nell'appalto. Deduceva inoltre l'omessa trattazione della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Con il secondo motivo denunciava l'omesso esame di fatti decisivi e di documenti contrattuali (allegati tecnici, corrispondenza, CTU), sostenendo che un corretto apprezzamento avrebbe portato a ritenere l'impianto GPL incluso nell'appalto e a riconoscere l'inadempimento dell'appaltatrice, con conseguente risoluzione del contratto e revoca dei decreti ingiuntivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo profilo del primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva adeguatamente spiegato, con argomenti plausibili, perché l'impianto GPL non fosse compreso nell'oggetto dell'appalto: al momento della gara quei lavori erano già stati affidati a un'altra impresa, non risultavano modifiche o varianti contrattuali idonee a ricomprenderli nel rapporto con l'appaltatrice, e la presenza degli elaborati tecnici tra gli allegati era circostanza neutra. È stata invece accolta la censura relativa all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in quanto la motivazione della Corte territoriale sul punto era solo apparente o semiinesistente, limitandosi a formule tautologiche sulla mancanza di prova dei danni e sul reciproco inadempimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto in presenza di doppia conforme e quindi precluso il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c.; comunque la Corte ha osservato, ad abundantiam, che la documentazione tecnica non imponeva una diversa ricostruzione dell'oggetto contrattuale e che non risultavano comunque provati altri gravi inadempimenti idonei a giustificare la risoluzione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto del primo motivo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione esistente e non meramente apparente; la censura è fondata quando il giudice si limiti a formule tautologiche o a un rinvio acritico ad altre decisioni senza spiegazione autonoma delle ragioni del decidere.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente una motivazione solo apparente.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità può investire l'esistenza di una motivazione adeguata e non meramente formale.
In presenza di doppia conforme, è inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è proponibile quando operi la preclusione derivante dalla doppia conforme.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando non affronta davvero le questioni decisive o si risolve in formule assertive, tautologiche o in un mero rinvio alle valutazioni del primo giudice o del consulente tecnico.
- L'omessa pronuncia o la sostanziale mancata trattazione di una domanda riconvenzionale integra vizio denunciabile in cassazione quando la decisione non consenta di comprendere le ragioni del rigetto.
- In tema di interpretazione del contratto di appalto, la presenza di elaborati tecnici allegati non basta, da sola, a dimostrare l'inclusione di specifiche lavorazioni nell'oggetto contrattuale, se mancano una pattuizione chiara, una variante o altri riscontri oggettivi.
- La natura dell'appalto a corpo non consente di estendere automaticamente l'obbligazione dell'appaltatore a opere non espressamente pattuite o non supportate da un adeguamento del corrispettivo.
- Quando vi è doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile, restando precluso il sindacato sull'omesso esame di fatti decisivi.
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