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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23800/2025 del 24/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di opere. Un giudice di primo grado aveva condannato la committente al pagamento del quarto stato di avanzamento lavori, oltre a interessi moratori, danni e somme per riserve. In appello la committente aveva contestato l’esigibilità del IV SAL e gli interessi moratori, ottenendo una forte riduzione della condanna sul presupposto che il credito non fosse esigibile per mancata prova della regolarità contributiva e previdenziale dell’appaltatrice. In cassazione l’appaltatrice ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e sulla disciplina dell’appalto, sostenendo che il certificato di pagamento n. 4 e i pagamenti di SAL successivi provassero la pagabilità della rata e la regolarità complessiva degli adempimenti; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 345 c.p.c. per il mancato esame della documentazione prodotta in appello (attestazione Cassa Edile e DURC), che a suo dire dimostrava comunque la regolarità contributiva; con il terzo ha contestato il mancato riconoscimento degli interessi moratori sul IV SAL; con il quarto ha censurato la condanna alle spese del grado di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito nel considerare l’esigibilità del IV SAL subordinata, per clausola contrattuale, alla dimostrazione del pagamento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali, con conseguente onere probatorio a carico dell’appaltatrice; ha inoltre confermato che la documentazione prodotta solo in appello era inutilizzabile, perché l’art. 345 c.p.c. vieta nuovi documenti salvo prova dell’impossibilità di produrli prima per causa non imputabile, circostanza esclusa nel caso concreto. Rigettati i motivi principali, sono stati rigettati anche quelli consequenziali su interessi moratori e spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per sostenere e poi respingere la censura sull’interpretazione della clausola contrattuale che subordinava il pagamento alla prova della regolarità contributiva.

  • art. 7 del contratto di appalto

    La clausola è stata interpretata nel senso che l’esigibilità degli acconti dipendeva dalla dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri contributivi, previdenziali e assistenziali.

  • art. 16 del capitolato speciale d'appalto

    Richiamato insieme al contratto per confermare la disciplina pattizia del pagamento degli stati di avanzamento.

  • art. 17 d.p.r. 1063/1962

    Norma evocata dal ricorrente a sostegno del diritto al pagamento e degli interessi, ma non accolta come base decisiva per sovvertire la sentenza impugnata.

  • art. 124, co. 4, d.p.r. 554/1999

    Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli appalti pubblici e della regolarità contributiva.

  • d.l. 210/2002 conv. in l. 266/2002

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il carattere complessivo della regolarità contributiva, ma non ritenuto idoneo a superare l’accertamento di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare una supposta errata valutazione delle risultanze di causa, ma la Corte ha ritenuto che si trattasse in realtà di una contestazione del giudizio di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia sulla documentazione tardiva, trattandosi implicitamente di inammissibilità.

  • art. 345 c.p.c.

    Interpretato nel senso che, nel testo applicabile, vieta nuovi mezzi di prova e nuovi documenti in appello salvo dimostrazione dell’impossibilità di produrli prima per causa non imputabile.

  • artt. 33 e 35 d.p.r. 1063/1962

    Richiamati per contestare il mancato riconoscimento degli interessi moratori, ma la censura è stata respinta come consequenziale al rigetto dei motivi principali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la condanna alle spese di appello; il motivo è stato rigettato perché dipendente dall’esito sfavorevole dei motivi principali.

  • art. 93, co. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1-bis, art. 13 d.p.r. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo come parametro per l’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando il contratto di appalto subordina il pagamento degli acconti alla prova della regolarità contributiva, tale prova costituisce un fatto costitutivo del diritto dell’appaltatore al corrispettivo e l’onere della dimostrazione grava sull’appaltatore stesso.
  • In sede di legittimità non è censurabile l’accertamento di merito che, con motivazione coerente e non apparente, reputi insufficiente la documentazione offerta a prova dell’adempimento contributivo, se il ricorso mira solo a sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Nel regime dell’art. 345 c.p.c. applicabile, nuovi documenti e nuovi mezzi di prova non sono ammissibili in appello salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa non imputabile; la semplice scelta difensiva di non produrli prima impedisce la loro valorizzazione successiva.
  • La mancata considerazione di documenti tardivamente prodotti inammissibili non integra omessa pronuncia né omesso esame di un fatto decisivo, poiché il documento non ammesso non assume rilievo come fatto storico scrutinabile.
  • Il rigetto della censura principale sulla debenza del credito trascina il rigetto delle doglianze consequenziali sugli interessi moratori e sulla regolazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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